L’applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori

L’applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori
La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19597 del 18.9.2020.
 
La questione rimessa alle Sezioni Unite

La questione rimessa alle Sezioni Unite è relativa all’applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori e alle conseguente dell’avvenuto superamento del tasso soglia.

Il caso sottoposto all’esame della Corte si riferisce, in particolare, agli interessi di mora relativi ad un finanziamento concesso con contratto di credito al consumo.

La differenza tra interessi moratori e interessi corrispettivi

Gli interessi moratori hanno la funzione di risarcire il danno derivante dal ritardo nell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria. L’articolo 1224 del Codice Civile, che li disciplina, non è mai stato modificato dalla normativa antiusura e dispone che essi siano dovuti nella misura legale, ma che possano essere anche determinati dalle parti.

Gli interessi corrispettivi, invece, hanno ad oggetto i soli interessi promessi in corrispettivo ovvero “la remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta”. Anche l’articolo 1815 del Codice Civile, che li disciplina, non è stato modificato dalla normativa antiusura.

Pertanto, gli interessi moratori hanno funzione risarcitoria, mentre gli interessi corrispettivi hanno funzione remunerativa. In ogni caso, entrambi costituiscono la remunerazione di un capitale di cui il creditore non ha goduto.

La normativa antiusura

La disciplina antiusura dispone che sono da considerarsi “usurari” gli interessi dovuti a qualunque titolo se convenuti in misura superiore al tasso soglia.

Secondo le Sezioni Unite, tale normativa “intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato”.

Pertanto, la ratio sottesa alla disciplina antiusura consisterebbe nella tutela del debitore (ovvero il fruitore del finanziamento), nella repressione della criminalità economica e nella direzione/stabilità del mercato creditizio e del sistema bancario.

Il principio di diritto

Le Sezioni Unite affermano che il concetto di interesse usurario, e la relativa disciplina repressiva, deve applicarsi agli interessi moratori, giacché la disciplina antiusura ha come scopo quello di sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, inclusi gli interessi moratori.

Gli interessi moratori, infatti, sono convenuti al pari di quelli corrispettivi e costituiscono un possibile debito per il soggetto finanziato. 

Per quanto riguarda, infine, l’onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, le Sezioni Unite affermano che sarà onere del debitore, che intenda provare l’entità usuraria degli stessi, provare il tipo contrattuale, la clausola negoziale e il tasso moratorio applicato in concreto. Al contrario, il soggetto finanziatore dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto.

Avv. Daniele Franzini e Dott.ssa Francesca Carnago
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