Il Tribunale di Milano è tornato sul tema della sincronizzazione di un'opera musicale, ovvero quella forma di manipolazione ad uso riproduttivo dell'opera consistente nell'abbinamento della musica ad una sequenza di immagini al fine di creare un'opera audiovisiva, quale ad esempio uno spot pubblicitario o un prodotto multimediale.
Nell'ottobre del 2016, un editore musicale, titolare in esclusiva per l'Italia e per tutti i Paesi del mondo dei diritti di utilizzo economico dell'opera “ Guaglione ”, ha accolto in giudizio, per indebito utilizzo dell'opera musicale in uno spot pubblicitario avente ad oggetto un dolciume, la società realizzatrice dello spot unitamente all'emittente televisiva sulle cui reti era stata diffusa la pubblicità.
La lite ha ad oggetto la violazione del diritto , di natura autorale , di sincronizzazione di un'opera musicale.
Attesa la sua natura esclusiva, assoluta ed opponibile erga omnes , l'opera musicale non può essere legittimamente riprodotta, utilizzata e sincronizzata senza il consenso del titolare dei relativi diritti.
La mancata autorizzazione comporta la violazione dei suoi diritti esclusivi.
In particolare, il diritto di sincronizzazione consiste nel diritto di abbinare o di associare opere musicali o fonogrammi con opere audiovisive o con altro tipo di opere, e si attua con la loro fissazione in sincrono con una sequenza di immagini. La sincronizzazione è dunque un atto complesso che permette il riadattamento dell'opera musicale.
Creando un prodotto nuovo e diverso , le attività di cui la sincronizzazione necessita sono riconducibili a diritti esclusivamente riservati all'autore/editore, quali:
- la fissazione dell'opera su un supporto e/o mezzo audiovisivo, idoneo a riprodurre suoni o immagini;
- la riproduzione dell'opera;
- l'inserimento dell'opera in un prodotto nuovo, che necessariamente presuppone la sua manipolazione ed il suo adattamento.
In conclusione, il Tribunale di Milano , ha accertato la violazione dei diritti economici autoriali di titolarità di parte attrice, concedendo l' inibitoria con la previsione di una penale di € 500,00 per ogni giorno di violazione eventualmente accertata successivamente al 20° giorno dalla pubblicazione della sentenza, riconoscendo altresì il risarcimento del danno .
Passando al profilo risarcitorio, l'Ufficio ha ritenuto, ai fini della cristallizzazione del danno, di ricorrere al criterio necessariamente equitativo ex art. 1226 cc e di utilizzare, quale parametro di valutazione, il prezzo del consenso , ossia l'importo che il titolare avrebbe verosimilmente richiesto per consentire alla convenuta di utilizzare l' opera musicale nelle proprie pubblicità commerciali.
Il prezzo del consenso deve tener conto, quali elementi di ponderazione, della durata della lesione e della notorietà dell'opera .
Avv. Priscilla Casoni