Diritto all'oblio: vanno cancellati i vecchi link ad articoli contenenti aspre critiche politiche

Diritto all'oblio: vanno cancellati i vecchi link ad articoli contenenti aspre critiche politiche
Avv. Flaviano Sanzari Non persiste l’interesse pubblico alla consultazione di un articolo di critica politica del 2010, reperibile su “Google”, mediante la digitazione del nome dell’interessato. In tale ipotesi prevale il “diritto alla disassociazione” del soggetto dal risultato di ricerca. Va, perciò, ordinata al gestore la deindicizzazione della URL rispetto alla ricerca con le chiavi corrispondenti al nome dell’interessato. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano, con la recente sentenza n. 10374 del 28.9.2016, con la quale è stato deciso un ricorso ex art. 152 D. Lgs. 196/2003, proposto al fine di annullare il provvedimento emesso dal Garante per la protezione dei dati personali e, per l’effetto, ordinare a Google Italy S.r.l. e a Google Inc. di provvedere alla deindicizzazione della URL risultante dalla ricerca con le chiavi recanti il nome dell’interessata, nonché la cancellazione delle “tracce digitali” della detta ricerca. A sostegno del ricorso, la ricorrente deduceva che, in data 8.12.2010, sul quotidiano Il Giornale, era stato pubblicato un articolo, dal contenuto manifestamente diffamatorio e contenente mere opinioni del giornalista, inidoneo a soddisfare l’interesse pubblico alla conoscenza delle informazioni ivi contenute; che detto articolo, dopo essere stato rimosso dall’archivio on line del quotidiano a seguito di una transazione, era stato riproposto sul web in un blog, ove il testo era indicizzato in modo da comparire dopo una ricerca tramite Google, digitando il nome ed il cognome della ricorrente. Il ricorso proposto dinanzi al Garante era stato rigettato, in ragione della ritenuta sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza delle informazioni contenute nell’articolo. Instaurato il contraddittorio con il Garante per la protezione dei dati personali, Google Italy S.r.l. e Google Inc., il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso, precisando che il diritto a tutela del quale ha agito la ricorrente, piuttosto che un autonomo diritto della personalità, sub specie di diritto all’oblio, costituisce un aspetto del diritto all’identità personale, segnatamente il diritto alla dis-associazione del proprio nome da un dato risultato di ricerca. Il c.d. ridimensionamento della propria visibilità telematica, infatti, rappresenta un aspetto “funzionale” del diritto all’identità personale, diverso dal diritto ad essere dimenticato ed allo stesso va data preminente importanza nel bilanciamento degli interessi contrapposti, compatibilmente con il principio personalistico che anima la nostra Costituzione, la quale vede nella persona umana un valore etico in sé e vieta ogni strumentalizzazione della medesima per alcun altro fine eteronomo ed assorbente. Va, dunque, riconosciuto all’interessato il diritto a che la divulgazione dei propri dati personali risponda ai criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza e non eccedenza rispetto allo scopo, esattezza e coerenza con la sua attuale ed effettiva identità personale o morale. Sulla scorta di tali premesse, il Tribunale di Milano ha ritenuto che i dati personali relativi alla ricorrente, trattati, a fini giornalistici, in un articolo di critica politica del 2010 (pur astrattamente ancora attuali in ragione del ruolo ricoperto dalla medesima) non rivestono alcun carattere di “pubblico interesse”, annullando il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e condannando Google Inc. e Google Italy s.r.l., in solido, a provvedere alla deindicizzazione della URL risultante dalla ricerca con le chiavi recanti il nominativo della ricorrente ed alla cancellazione delle tracce digitali di tale ricerca.
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