Il Garante Privacy, sul conflitto tra libertà di informazione e diritto all'oblio, prende posizione in favore della prima, con un provvedimento che sembra contraddire i principi espressi dalla Cassazione.
Il Garante Privacy, con ordinanza ingiunzione del 25 marzo 2021, è intervenuto in materia di diritto all'oblio e libertà di informazione, con un provvedimento che fa discutere.
Sul tema, sembrava aver detto tutto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 19681 del 22 luglio 2019: tra diritto all'oblio e diritto d'informazione non può che prevalere il primo, se, nel ripubblicare avvenimenti e notizie del passato, non si ravvisano elementi in grado di conferire il carattere dell'attualità alla notizia. L'attività in questione, secondo la Cassazione, non è esercizio del diritto di cronaca, ma rievocazione storica dei fatti, ossia un'attività sicuramente utile per la collettività, ma che non può assurgere al rango, costituzionale, rappresentato dal diritto di cronaca e dalla libertà di informazione.
Per cui, a meno che la “ripubblicazione” non riguardi protagonisti che hanno rivestito e rivestono tuttora un ruolo pubblico, essa « deve svolgersi in forma anonima, perché nessuna particolare utilità può trarre chi fruisce di quell'informazione dalla circostanza che siano individuati in modo preciso coloro i quali tali atti hanno compiuto ».
Ebbene, il Garante Privacy, nel decidere il reclamo al suo esame – volto proprio ad ottenere la cancellazione, ovvero la pubblicazione in forma anonima, dei dati personali del reclamante da un vecchio articolo contenuto nell'archivio online del quotidiano La Stampa – ha preso una decisione che apparentemente si discosta dai suddetti principi, affermando di fatto che non è sempre necessario procedere all'anonimizzazione dell'articolo, eliminando i riferimenti ai dati personali dell'interessato, ritenendo sufficiente che essa possa essere validamente sostituita da accorgimenti equivalenti, come, nella fattispecie, la deindicizzazione dell'articolo.
Alla luce di tali considerazioni, il Garante ha quindi dichiarato infondato il reclamo con riguardo alla richiesta di cancellazione dei dati personali riportati nell'articolo.