Direttiva Copyright: i discussi articoli 11 e 13 nel testo votato al Parlamento Europeo

Direttiva Copyright: i discussi articoli 11 e 13 nel testo votato al Parlamento Europeo
Avv. Alessandro La Rosa Il 12 settembre u.s. il Parlamento Europeo ha approvato la discussa Direttiva Copyright con 438 voti a favore, 226 contrari e 39 astensioni. La versione attuale prevede diverse modifiche rispetto al testo che era stato rinviato a luglio, non trattandosi in ogni caso del testo finale, che verrà definito solo al termine dei negoziati tra Parlamento, Consiglio e Commissione Europea. Gli articoli 11 e 13, impropriamente ribattezzati in ambito giornalistico “tassa sui link” e “bavaglio al web“, sono stati modificati dal Parlamento Europeo sulla base delle proposte del relatore Axel Voss. L’art. 11 impone agli Stati Membri di assicurare agli editori una remunerazione «equa e proporzionata» a fronte dello sfruttamento commerciale on line delle proprie opere editoriali da parte dei “prestatori di servizi della società dell'informazione” con ciò permettendo agli editori -e, indirettamente, anche agli autori- di ottenere un adeguato riconoscimento economico per lo sfruttamento commerciale del proprio lavoro e dei propri investimenti, attribuendo loro maggior potere contrattuale nei confronti delle content sharing platforms. Nella definizione di “prestatori di servizi di condivisione di contenuti online” la direttiva ha voluto escludere le microimprese e le piccole imprese, le quali pertanto non saranno oggetto delle norme citate. Allo stesso modo sono esclusi “Wikipedia”, gli “Open Source” e i meme, come le parodie. La norma introduce le basi per far sì che la ricchezza creata dagli editori e dagli autori cessi di essere a vantaggio esclusivo delle grandi piattaforme di condivisione, ma venga “proporzionalmente” condivisa con gli editori, senza i quali non esisterebbero gli stessi contenuti. Il paragrafo 1-bis esclude espressamente dal proprio ambito di operatività l’uso lecito dei contenuti da parte dei privati che non perseguono scopi di lucro, pertanto i diritti previsti dall’art. 11 “non impediscono l'uso legittimo privato e non commerciale delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utenti”. Non è prevista una “tassa sui link” in quanto gli stessi, definiti quali “semplici collegamenti ipertestuali accompagnati da singole parole” si potranno condividere liberamente, mentre le piattaforme dovranno pagare i diritti per i collegamenti contenenti immagini e parti di testo, i cd. snippet. L’articolo 13, non contiene affatto, nella versione votata il 12 settembre, alcun riferimento all’obbligo di utilizzo di filtri preventivi. Semplicemente la norma prevede che i “prestatori di servizi di condivisione di contenuti online” concludano accordi di licenza “equi e adeguati” con i titolari dei diritti, poiché le piattaforme svolgono un atto di comunicazione al pubblico, in un’ottica di cooperazione tra piattaforme e titolari dei diritti d'autore. Le content sharing platforms dovranno porre in essere dei meccanismi rapidi di reclamo, gestiti da persone fisiche, non algoritmi, per presentare ricorso contro un'eventuale ingiusta eliminazione di un contenuto.  
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