Diffamazione e odio razziale

Diffamazione e odio razziale
Avv. Flaviano Sanzari Diffamazione e odio razziale per chi pubblica su Facebook frasi dirette a un soggetto, colpendolo sul colore della pelle e altro. La Cassazione penale, con la sentenza n. 7959/18, ha riconosciuto il reato di diffamazione aggravata da finalità di discriminazione razziale a carico del consigliere circoscrizionale Paolo Serafini, che aveva pubblicato un post sull'ex ministro dell'Integrazione, Cecile Kjenge, con cui invitava quest'ultima «a rassegnare le dimissioni e a tornare nella giungla da cui era uscita». L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione evidenziando come non volesse offendere il soggetto, equiparando quanto scritto a frasi e ad altri modi dire di uso corrente come «torna tra i monti». I Supremi giudici hanno respinto il ricorso, ricordando come fosse evidente la natura diffamatoria dell'espressione utilizzata nei confronti della persona offesa dall'imputato, la cui condotta non poteva essere scriminata dall'esercizio del diritto di critica politica come avrebbe voluto il ricorrente. La Corte ricorda come il legittimo esercizio del diritto di critica, pur non potendosi pretendere caratterizzato dalla particolare obiettività propria del diritto di cronaca, non consente comunque gratuite aggressioni alla dimensione morale della persona offesa e presuppone sempre il rispetto del limite della continenza delle espressioni utilizzate, da ritenersi superato nel momento in cui le stesse, per il loro carattere gravemente infamante o inutilmente umiliante, si trasformino in una mera aggressione verbale. Sussiste quindi la diffamazione quando tale limite sia oltrepassato, trasformando il legittimo dissenso contro le iniziative e le idee politiche altrui in un'occasione per aggredirne la reputazione, con affermazioni che non si risolvono in critica, anche estrema, di idee e di comportamenti, ma in espressioni apertamente denigratorie della dignità e della reputazione altrui.
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