Il D. Lgs. N. 104/2022 recante – “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea” (in seguito “Decreto Trasparenza”) si propone di “disciplinare il diritto all’informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela”, come riportato nel suo art. 1, e si applica a tutti i contratti di lavoro subordinato, a prescindere dalle loro caratteristiche, al mondo delle Agenzie per il Lavoro e alle collaborazioni coordinate e continuative; vengono invece esclusi dall’applicazione del Decreto quei rapporti di lavoro la cui durata media sia inferiore alle tre ore settimanali, i rapporti di lavoro autonomo e i contratti di agenzia.
Viene così rimodellata la disciplina già oggetto di specifica regolamentazione ad opera dell’ora riformato D. Lgs. N. 152/1997; sebbene, come specificato nella circolare n. 4/2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (“circolare INL”) che fornice una prima interpretazione del Decreto Trasparenza in esame, le nuove disposizioni, in realtà, si limitano principalmente ad ampliare, seguendo il dettato della normativa europea, il corredo informativo da rendere al lavoratore che, già in precedenza, era piuttosto ampio, in ossequio alle previsioni di cui all’appena citato D.Lgs. n. 152/1997.
Arriva la conferma del ministero del lavoro sulla nozione di sistemi automatizzati
Come preannunciato nella precedente circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, n. 4 del 10 agosto 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha finalmente pubblicato l’attesissima circolare n. 19 del 20 settembre 2022 in cui fornisce alcuni chiarimenti circa l’interpretazione delle nuove regole in materia di trasparenza dei rapporti di lavoro introdotte a decorrere dal 13 agosto 2022 con il Decreto Trasparenza.
Tali indicazioni approfondiscono alcune questioni rimaste irrisolte nella circolare dell’INL n. 4 del 10 agosto 2022; in particolare, quella della nozione di “sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati” ai sensi del novellato art. 1-bis del Decreto legislativo del 26/05/1997 - n. 152.
Con la circolare in commento, il Ministero del Lavoro ha, infatti, confermato l’interpretazione diffusa secondo cui per “sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati” si intendono quegli strumenti che, attraverso l’attività di raccolta dati ed elaborazione degli stessi effettuata tramite algoritmo, intelligenza artificiale, ecc., siano in grado di generare decisioni automatizzate; e che l’obbligo dell’informativa sussiste anche nel caso di intervento umano meramente accessorio.
Il Ministero del lavoro fornisce, inoltre, alcuni casi pratici in cui sussiste l’obbligo dell’informativa ai sensi della sopra citata disposizione: Ad esempio nei seguenti casi:
- qualora vi sia assunzione o conferimento dell’incarico tramite l’utilizzo di chatbots durante il colloquio, la profilazione automatizzata dei candidati, lo screening dei curricula, l’utilizzo di software per il riconoscimento emotivo e test psicoattitudinali, ecc.;
- qualora sussista gestione o cessazione del rapporto di lavoro con assegnazione o revoca automatizzata di compiti, mansioni o turni, definizione dell’orario di lavoro, analisi di produttività, determinazione della retribuzione, promozioni, etc., attraverso analisi statistiche, strumenti di data analytics o machine learning, rete neurali, deep-learning, ecc.
Diversamente, non sarà necessario procedere all’informativa nel caso, ad esempio, di sistemi automatizzati deputati alla rilevazione delle presenze in ingresso e in uscita, cui non consegua un’attività interamente automatizzata finalizzata ad una decisione datoriale.
Per quanto concerne, poi, i sistemi automatizzati incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni, il datore di lavoro ha l’obbligo di informare il lavoratore dell’utilizzo di tali sistemi automatizzati, quali – a puro titolo di esempio – tablet, dispositivi digitali e wearables, gps e geolocalizzatori, sistemi per il riconoscimento facciale, sistemi di rating e ranking.
Avv. Marta Cogode e Dott. Lorenzo Baudino Bessone