Decreto MEF n. 114/2021: istituzione del registro dei pegni mobiliari non possessori

Decreto MEF n. 114/2021: istituzione del registro dei pegni mobiliari non possessori
Il 10 agosto 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 25 maggio 2021 n. 114 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, contenente il regolamento concernente l'istituzione del registro dei pegni mobiliari non possessori.
Il pegno mobiliare non possessorio ai sensi del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59

L'istituto del pegno mobiliare non possessorio è disciplinato dall'art. 1 del Decreto-Legge n. 59/2016 (convertito con Legge n. 119/2016). Trattasi della possibilità, accordata esclusivamente ad “ imprenditori iscritti a registro delle imprese ”, di porre a garanzia di un credito loro concesso “ beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa , a esclusione dei beni mobili registrati ”, senza doverli materialmente consegnare al creditore garantito.

La deroga allo spossessamento trova la sua ratio principalmente nella natura dell'oggetto del pegno: può infatti ben darsi che si tratti di beni funzionali all'attività di impresa, necessari quindi affinché questa possa essere esercitata .

Le caratteristiche dell'istituto

La costituzione di un pegno non possessorio è permessa solo a fronte di “ crediti inerenti all'esercizio dell'impresa ”, e può avere ad oggetto solo beni essi stessi “ destinati all'esercizio dell'impresa ”, purché non rientranti nella categoria dei beni registrati. Altra caratteristica di questa tipologia di pegno è la sua naturale rotatività . Infatti, restando il bene nella disponibilità del debitore, quest'ultimo ne può disporre liberamente. Laddove ciò avvenga, tuttavia, si pone la necessità di tutelare il creditore garantito : ciò avviene mediante il trasferimento della garanzia dal bene originarioal corrispettivo della cessione, oppure, in alternativa, al bene sostitutivo, il tutto “ senza che ciò comporti stabilito di una nuova garanzia ”.

La costituzione del pegno non possessorio deve avvenire, a pena di nullità, mediante atto scritto .

Per la sua opponibilità ai terzi, il pegno non possessorio deve poi essere iscritto in apposito registro istituito presso l'Agenzia delle Entrate.

Il decreto MEF n. 114/2021 

A cinque anni dall'emissione e pubblicazione del DL n. 59/2016, è stato infine emesso e pubblicato il Decreto che istituisce e regolamenta il predetto registro dei pegni non possessori , indispensabile ai fini dell' opponibilità ai terzi di tale innovativa forma di garanzia.

Ai sensi dell'art. 1 del Decreto, il registro è informatizzato e gestito da un conservatore che si trova a Roma, e deve essere realizzato entro 8 mesi dall'entrata in vigore del Decreto stesso.

Tra i beni suscettibili di costituire oggetto di pegno non possessorio vi sono anche le partecipazioni societarie : ai sensi dell'art. 3, co. 2, lett. In. 6, infatti, nella domanda di iscrizione del pegno vanno indicati, tra l'altro , anche “ la natura, la quantità e gli estremivi identificativi delle azioni, ovvero delle partecipazioni gravi ”.

 

Avv. Andrea Bernasconi e Avv. Martina Caldelari

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