Avv. Francesca Frezza
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, d.l. 4 luglio 2015, n. 92 recante “Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l’esercizio dell’attività d’impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale” applicato con riferimento alle attività dello stabilimento Ilva (cd. Decreto “salva Ilva”).
La Consulta con sentenza n. 58 del 23 marzo 2018 ha ritenuto fondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32, co. 1, 35, co. 1, 41, co. 2, e 112 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, d.l. n. 92 del 2015, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto, ritenendo che non sia astrattamente precluso al legislatore di intervenire per salvaguardare la continuità produttiva in settori strategici per l’economia nazionale e per garantire i correlati livelli di occupazione, ma ha precisato che ciò può farsi solo attraverso un ragionevole ed equilibrato bilanciamento dei valori costituzionali in gioco, tra cui il diritto alla salute, il diritto all’ambiente salubre e il diritto al lavoro.
Ebbene, secondo la Corte, nel caso in esame, manca del tutto la richiesta di misure immediate e tempestive atte a rimuovere prontamente la situazione di pericolo per l’incolumità dei lavoratori, nonché ogni riferimento a disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro o ad altri modelli organizzativi e di prevenzione, essendo privilegiato in modo eccessivo l’interesse alla prosecuzione dell’attività produttiva, sacrificando del tutto le esigenze di diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa (artt. 2 e 32 Cost).
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