Avv. Andrea Bernasconi
Con un recentissimo arresto in ambito di società con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui il pregiudizio patito dall’azionista a causa del mancato lancio di OPA totalitaria, ai sensi dell’art. 106 T.U.F., è configurabile come danno da perdita di chance, precisamente nella perdita della possibilità di disinvestimento.
Nello specifico, la S.C. inquadra il danno come un lucro cessante ipotetico che non potrà “coincidere in modo necessario ed automatico con il risultato economico della vendita azionaria che si sarebbe verificata se l'offerta vi fosse stata e fosse stata accettata” (Cass, n. 14392/2012).
È, peraltro, onere dell’azionista provare la presenza del danno, attraverso l’attestazione del valore economico dell’opzione d’acquisto, tenendo conto dell’andamento della quotazione di borsa delle azioni nell'arco temporale intercorrente tra il giorno in cui si è consumata la violazione dell'obbligo di OPA e quello del disinvestimento, considerando oltremodo i criteri di determinazione del prezzo dell’offerta obbligatoria che avrebbe dovuto essere promossa.
Related Posts