Danno biologico: illegittimo liquidarlo tramite l'aumento del danno parentale

Danno biologico: illegittimo liquidarlo tramite l'aumento del danno parentale
Avv. Flaviano Sanzari E’ illegittima, perché non effettuata secondo i criteri tabellari milanesi, la liquidazione del danno biologico operata mediante l’aumento del 50% del danno parentale. A confermarlo è la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30379 del 19 dicembre 2017. Nella fattispecie, due coniugi convenivano davanti al Tribunale di Sassari, per il risarcimento dei danni a loro derivati da un sinistro stradale nel quale era deceduto il loro figlio, le compagnie assicuratrici con le quali era assicurato il responsabile del sinistro. Il Tribunale condannava le convenute al risarcimento dei danni. Avendo le compagnie assicurative proposto appello principale e i coniugi appello incidentale, con ordinanza pronunciata ex art. 348 ter c.p.c. la Corte d'appello di Sassari li dichiarava inammissibili. La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso incidentale proposto dai coniugi, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata. In particolare, i Giudici di legittimità hanno osservato come il ragionamento compiuto dal Tribunale confonda palesemente il profilo probatorio – ad avviso del giudice di merito, non sufficientemente adempiuto dagli attori, nonostante gli esiti della c.t.u. - con la distinzione delle voci di danno che deve essere mantenuta per evitare di risarcire più volte lo stesso danno; asserisce, infatti, che il c.t.u. non avrebbe "fornito elementi precisi" per identificare le voci di danno che aveva indicato; eppure, aveva appena dato atto che il c.t.u. aveva riscontrato negli attori un disturbo depressivo maggiore, e poco dopo dà altresì atto che il c.t.u. aveva quantificato un danno biologico del 45 e del 50%. In luogo, allora, di stimare idonea a dimostrare la sussistenza del danno biologico da depressione maggiore la consulenza tecnica che aveva disposto, il Tribunale, con un'argomentazione non agevolmente comprensibile e confondendo i piani, qualifica il danno biologico una "sofferenza ulteriore", che dovrebbe essere "equitativamente" risarcita mediante l'aumento del 50% della misura del danno parentale. In ultima analisi, risulta evidente che la liquidazione del danno biologico non è stata effettuata secondo i criteri tabellari milanesi e - comunque e soprattutto - è stata espletata mediante una "intrusione" nel parametro adottato dal giudice di un bene diverso, cioè quello sotteso al danno parentale convertito dal Tribunale, a ben guardare, in una sorta di "chiave" equitativa per la determinazione del quantum di un danno del tutto diverso.
Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori