Il Cubo di Rubik non è marchio tridimensionale

Il Cubo di Rubik non è marchio tridimensionale
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”)nella sentenza 10 novembre 2016 (C-30/15 P) ha negato la validità come marchio registrato della Comunità Europea di uno dei giochi più famosi del mondo, il cubo di Rubik. La CGUE, tenendo in considerazione il meccanismo complesso che sta alla base del gioco, ha rigettato le decisioni assunte dal Tribunale europeo e dall’EUIPO (Ufficio europeo della proprietà intellettuale).

Per comprendere le ragioni di tale decisione, è necessario risalire al 1999, anno in cui la Seven Towns Ltd., società britannica, ha registrato il marchio, costituito da un segno tridimensionale (qui di seguito riprodotto) per “puzzle tridimensionali”, rientranti nella classe 28 dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e servizi, presso l’EUIPO. Nel 2006, invece, la società di costruzioni di giochi tedesca, la Simba Toys, iniziava una battaglia legale davanti all’EUIPO, presentando una domanda di nullità della registrazione, sulla base dell’art. 51, paragrafo 1, lettera a) e 7, paragrafo 1, lettere da a) a c) ed e) del Regolamento sul marchio comunitario n. 40/94 e, nel 2009, depositando un ricorso innanzi al Tribunale dell’Unione Europea.

In particolare, la società tedesca sosteneva che la capacità di ruotare il cubo comportasse una soluzione ad un problema tecnico tutelabile mediante un brevetto e non con un marchio. A fronte del parere negativo sia dell’EUIPO che del Tribunale Europeo, i quali confermavano la registrazione del cubo come marchio, ritenendo che la rappresentazione grafica della forma del cubo in questione non comportasse una soluzione tecnica, la Simba Toys ha sottoposto la questione all’esame della CGUE che invece ha ribaltato le summenzionate decisioni. La CGUE, infatti, nella sentenza del 10 novembre scorso, ha evidenziato innanzitutto che il regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario mira ad evitare che il diritto dei marchi conferisca ad un’impresa un monopolio su soluzioni tecniche o su caratteristiche utilitarie di un prodotto.

Più precisamente, partendo dalla forma di un marchio, è vietato creare un monopolio su una caratteristica tecnica. In proposito, i magistrati delle Corte hanno affermato che il Tribunale avrebbe dovuto definire la funzione tecnica del prodotto in causa, e tenerne conto nella valutazione della funzionalità delle caratteristiche essenziali del segno, ovvero del cubo e della struttura a griglia su ciascuna faccia dello stesso. Inoltre, secondo la CGUE, è necessario prendere in considerazione anche gli elementi non visibili nella rappresentazione grafica di tale forma, quali la capacità di rotazione degli elementi individuali di un puzzle tridimensionale.

La questione tornerà all’esame dell’EUIPO che dovrà prendere una nuova decisione alla luce di quanto sostenuto dalla CGUE. E’ però immaginabile il grande impatto che la sentenza della CGUE possa avere su casi simili nonché le ripercussioni anche economiche sulla società britannica che, in caso di imitazione del cubo in questione da parte di altre aziende, potrà tutelarsi tramite il brevetto del meccanismo di rotazione.

Avv. Alessandro La Rosa

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