Criteri di applicazione della clausola “simul stabunt simul cadent” e sua operatività nelle ipotesi di conflittualità societaria

Criteri di applicazione della clausola “simul stabunt simul cadent” e sua operatività nelle ipotesi di conflittualità societaria
Avv. Andrea Bernasconi Laddove la clausola statutaria “simul stabunt simul cadent”, prevista dall’articolo 2386 quarto comma del codice civile, venga innescata dalle dimissioni in blocco di una parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sorge la necessità che il CdA venga rinnovato del tutto senza possibilità che alcuni soci possano chiedere una sostituzione parziale, anche solo interinale, dei dimissionari. Tale meccanismo è legittimo e, di per se, non abusivo anche nel caso in cui le dimissioni degli amministratori facciano seguito alla proposta di revoca di alcuni di essi avanzata in precedenza da una parte dei soci. Così si è recentemente espresso il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa, intervenendo, a seguito dei ricorsi di urgenza presentati da una parte dei soci di una S.p.A., in una nota vicenda coinvolgente sostanzialmente tutti gli organi societari. Il comma quarto dell’art. 2386 del codice civile prevede la possibilità di introdurre negli statuti delle S.p.A. la clausola così detta “simul stabunt simul cadent”. Questa definisce una causa naturale di decadenza dell’intero organo amministrativo, a seguito delle dimissioni della maggioranza, della minoranza o anche solo di uno degli amministratori. Qualora sia prevista all’interno dello Statuto, i membri del CdA dovranno accettare tale condizione al momento del conferimento dell’incarico, potendo questa determinare una cessazione anticipata dell’organo societario salvo il caso di profili abusivi della revoca. La decisione della Corte milanese ha affrontato alcune tematiche sottese appunto a tale disposizione, verificando innanzitutto come la sua applicazione, laddove trovi la propria giustificazione all’interno di una clausola statutaria, non possa prestarsi a soluzioni temporanee nella ricomposizione del gruppo consiliare, tantomeno possa essere subordinata alla previa applicazione degli altri meccanismi di sostituzione degli amministratori previsti dai restanti commi del medesimo articolo 2386 del codice civile, avendo invece applicazione immediata il comma quarto. Non solo, il Tribunale ha confermato la legittimità delle dimissioni in blocco della maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo, così innescando appunto la clausola “simul stabunt simul cadent”, anche laddove tale comportamento sia conseguenza di una proposta di revoca di alcuni di essi da parte di taluni soci, espressione di una evidente manifestazione di “conflittualità tra i soci, dalla quale, in tesi, gli amministratori dimissionari ben avrebbero potuto ritenere opportuno estraniarsi”. Una tale condotta non può essere ritenuta lesiva di altrui posizioni “considerato che, in realtà, con tali dimissioni l’interesse della società alla rimozione di dati amministratori non è stato di per sé pregiudicato, gli stessi amministratori avendo comunque posto fine al loro mandato”. Conclude il Tribunale, l’effetto prodotto dalle dimissioni di alcuni amministratori, essendo quello di sostituzione dell’intero CdA per effetto della clausola in esame, comporta che la scelta dei componenti l’organo gestorio, nell’esclusivo interesse della società, venga ridemandata ai soci, soggetti naturalmente deputati a tale compito.    
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