A partire dal 18 gennaio 2017 i crediti civili e commerciali vantati dalle società italiane nei confronti di aziende con sede nei paesi dell’Unione Europea sono recuperabili molto più facilmente grazie all’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari del debitore. Il Regolamento UE n. 655/2014 ha introdotto l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari del debitore che permette al creditore, a determinate condizioni, di impedire il trasferimento o il prelievo, fino a concorrenza dell’importo indicato nell’ordinanza, delle somme detenute dal debitore sul proprio conto corrente.
Deve, in ogni caso, trattarsi di crediti pecuniari ed esigibili e deve sussistere un’ urgente necessità per il creditore di preservare le somme con un sequestro conservativo al fine di evitare il rischio di una loro distrazione da parte del debitore. La tempestività dell’ordinanza impone all’autorità giudiziaria nazionale di decidere sull’emissione dell’ordinanza entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal deposito della richiesta, nel caso in cui il creditore disponga già di una decisione giudiziaria, di una transazione giudiziaria o di un atto pubblico che imponga al creditore di pagare il credito vantato dal creditore. Nel caso, invece, la richiesta di ordinanza venga fatta prima che il creditore abbia ottenuto una decisione giudiziaria nel merito l’emissione del provvedimento deve avvenire entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal deposito della richiesta.
Questi termini, potrebbero, essere suscettibili di un prolungamento solo nel caso in cui fosse necessario procedere all’audizione di testi, ma comunque si tratta di termini estremamente brevi. Inoltre, nel caso in cui il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria o non sia stata raggiunta una transazione giudiziaria, è fatto obbligo al creditore di costituire una garanzia di importo sufficiente per impedire abusi della procedura. In ogni caso solo in via eccezionale, l’autorità giudiziaria può esentare il creditore da tale obbligo. Si segnala come Regno e Unito e Danimarca non hanno partecipato all’adozione del Regolamento, ragione per cui l’ordinanza di sequestro conservativo non si applica per il recupero dei crediti vantati nei confronti dei debitori che risiedono in questi paesi.
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