Crediti al consumo, più garanzie e meno spese per i consumatori

Crediti al consumo, più garanzie e meno spese per i consumatori
Più garanzie e meno spese per i consumatori che chiedono una dilazione dei loro debiti alle agenzie di recupero del credito se tali spese non sono concordate sin dall’origine.

In questi termini si è espressa la Corte di Giustizia dell’Unione Europea interpretando in via estensiva l’ambito di operatività della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori ed applicandone le norme in senso più garantistico verso gli stessi. L’accordo di rateizzazione di un credito, stipulato in seguito all’insolvenza del consumatore tra quest’ultimo ed il proprio creditore con l’intermediazione di un’agenzia di recupero crediti, soggiace alle garanzie previste dalla predetta direttiva, laddove il beneficiario s’impegni a rimborsare l’importo totale di tale credito e a pagare interessi o spese che non sono stati previsti dal contratto iniziale ai termini del quale è stato concesso detto credito.

Da ciò consegue che le spese esposte dall’agenzia di recupero del credito, derivanti dalla gestione della pratica di dilazione del debito, non potranno gravare sul consumatore beneficiario. I Giudici precisano che a nulla rileva che l’agenzia di recupero crediti sia solo latamente considerabile “intermediario del credito” e, quindi, di per sé, rientrante nelle categorie teoricamente esentate dalla applicazione degli obblighi di comunicazione previsti della direttiva comunitaria, poiché è il rapporto con il creditore originario, erogante il finanziamento, a far scaturire la tutela rinforzata.

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