E-couponing: la responsabilità del gestore della piattaforma

E-couponing: la responsabilità del gestore della piattaforma
Avv. Milena Prisco   La società che svolge e-couponing (vendita on line di coupon e di cofanetti regalo) è tenuta a rimborsare il prezzo di acquisto al consumatore che non ha potuto beneficiare del coupon e del cofanetto regalo a seguito del rifiuto da parte dell'operatore tenuto a rendere il servizio o il prodotto acquistato. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato impone alle piattaforme di e-couponing serrati controlli sull'operato dei partner commerciali pena sanzioni salate. Negli ultimi anni la vendita di e-couponing e di cofanetti regalo si è diffusa in modo esponenziale e agli operatori più noti, che hanno cavalcato il successo dei gruppi di acquisto (Groupon, Groupalia), se ne sono aggiunti molti altri (Smartbox, Wonderbox, etc.). Che si tratti di coupon o di cofanetti regalo, il funzionamento è il medesimo: il consumatore acquista online, scegliendo da un'apposita vetrina virtuale (o anche presso i punti di rivendita per gli operatori di più grandi dimensioni), un "buono", il cosiddetto "coupon", che dà diritto ad ottenere prodotti o servizi offerti dai partners commerciali, che opera nei settori più disparati: pensiamo ad esempio all'acquisto di coupon "esperienziali" legati a ristorazione, turismo, tempo libero, fitness, etc.. Il coupon consente al consumatore di presentarsi presso uno degli esercenti che erogano il servizio acquistato, entro il termine stabilito nel buono stesso, ed usufruirne. In entrambi i casi, contrattualmente vi è un rapporto che coinvolge almeno tre soggetti: il gestore della piattaforma, l'operatore di servizi in loco e il consumatore. Ma cosa accade quando l'esercente finale si rifiuta di rendere al consumatore il prodotto o il servizio oggetto del coupon o del cofanetto regalo? La forte tutela del Codice del consumo per gli acquisti online, impone il rispetto da parte del gestore della piattaforma degli obblighi volti ad evitare da un lato informazioni presuntivamente ingannevoli o comunque omissive in ordine a diversi elementi essenziali (quali le caratteristiche del servizio, la disponibilità, le garanzie post vendita, i termini per l'esercizio del diritto di recesso, le condizioni di fruibilità della prestazione, la durata di validità del cofanetto regalo); dall'altro, nell'ostacolare l'esercizio di diritti contrattuali, rilevanti ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del consumo, come quello di recesso e di rimborso mediante un atteggiamento dilatorio del call center o comunque attraverso inefficienze del servizio assistenza clienti. Pur tuttavia, questa tutela del Codice non basta e a farne le spese “oltre al consumatore è il gestore della piattaforma.   Ed infatti, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ribalta sul gestore della piattaforma l'obbligo di rimborsare al consumatore il prezzo di acquisto nel caso in cui quest'ultimo non abbia potuto utilizzare il coupon per mancata accettazione dello stesso da parte del partner commerciale ed è molto stringente anche nell'imporre al gestore un controllo serrato sui partner commerciali mediante contatti diretti e/o misure di mistery call e/o di mistery mail, con l'obiettivo di monitorare in continuazione l'operato dei propri esercenti. Con il provvedimento n. 25809 del 13 gennaio 2016 relativo alla vendita dei cofanetti regalo "RegalOne" e "Movebox" (attraverso i siti internet www.regalone.it e www.movebox.eu) da parte della J09 S.r.l. e della Move Group S.r.l., nel frattempo dichiarate fallite il 26 gennaio 2016 dal Tribunale di Perugia, l'Autorità ha instaurato a carico delle predette società il procedimento diretto all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro, che dovrà concludersi entro 120 giorni decorrenti dal 1 febbraio 2016. La sanzione nasce proprio dall'inottemperanza delle misure di controllo dei partner commerciali che l'Autorità aveva imposto alle società con il provvedimento n. 25604 del 5 agosto 2015.   Ai consumatori non resta che la magra consolazione di dover presentare istanza di insinuazione al passivo delle società fallite nella speranza di recuperare il prezzo di acquisto dei coupon mai "riscossi" o in alternativa agire nei confronti del partner commerciale. Quanto ai gestori di e-couponing per limitare i danni devono contrattualmente stabilire con i propri partner commerciali meccanismi di indennizzo e di manleva da attivare nei confronti degli stessi a garanzia di qualsiasi pretesa risarcitoria o indennitaria dei consumatori o di terzi, che dovesse derivare da un qualsiasi loro inadempimento.
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