La Corte di Cassazione con sentenza n. 25147 del 24 ottobre 2017 ha ritenuto che la copiatura su una pen drive personale di files aziendali non autorizzata, pur riguardanti dati non protetti e pur in assenza di una divulgazione all’esterno costituisce una grave violazione di un lavoratore idonea a ledere il rapporto fiduciario.
A seguito del reperimento casuale nei locali aziendali di una pen drive appartenente ad un dipendente contenente una notevole mole di dati aziendali conservati senza autorizzazione dal lavoratore, la società datrice di lavoro attivava nei confronti del proprio collaborare un procedimento disciplinare che culminava con un provvedimento di licenziamento per giusta causa.
Il Tribunale di Perugia ritenuta la sproporzione del provvedimento in ragione della mancata divulgazione all’esterno, annullava il licenziamento disponendo la reintegra nel posto di lavoro.
La Corte di Appello di Perugia ritenuta la rilevanza potenziale della divulgazione non autorizzata riformava la decisione dichiarando la legittimità del recesso aziendale.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la copiatura su una pen drive personale di files aziendali non autorizzata, pur riguardanti dati non protetti e pur in assenza di una divulgazione all’esterno costituisce una grave violazione di un lavoratore idonea a ledere il rapporto fiduciario.
La Corte, inoltre, ha escluso che l’assenza di codici protettivi dei dati rendesse la condotta del dipendente meno grave, in quanto la copiatura dei files non era comunque giustificata. L’assenza di protezioni, infatti, non rendeva lecito il comportamento teso a copiare dei dati aziendali che potenzialmente potevano essere portati nella sfera di conoscenza di terzi.
Related Posts