Avv. Alessandro La Rosa
Con sentenza del 29 luglio 2019, la Corte di Giustizia UE è tornata sul tema delle eccezioni e limitazioni al diritto d’autore e sull’interpretazione dell’articolo 5, comma 5, della Direttiva 2001/29/CE (sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società̀ dell’informazione).
La decisione muove dalla domanda di pronuncia pregiudiziale ex art. 267 TFUE, presentata dalla Corte Federale tedesca con riferimento alla diffusione non autorizzata, da parte del portale Internet del quotidiano Westdeutsche Allgemeine Zeitung, di rapporti militari sullo stato degli interventi dell’esercito tedesco all’estero, documenti per prassi destinati ad essere trasmessi unicamente ad organi ministeriali.
A seguito di tali pubblicazioni, la Repubblica federale di Germania, ritenendo che fosse stato violato il suo diritto d’autore sui summenzionati rapporti, ha proposto un’azione inibitoria inizialmente accolta dal Tribunale del Land, con successivo rigetto dell’appello interposto dalla controparte.
Come noto, la conformità delle eccezioni e limitazioni al diritto d’autore è sottoposta ad un triplice vaglio introdotto dal c.d. “Three-Step Test” di cui all’art. 5, comma 5, della Direttiva 2001/29/CE. Tale strumento è risultato un mezzo efficace nel prevenire un eccessivo ricorso alle limitazioni ed eccezioni, essenziale al fine del raggiungimento di un effettivo equilibrio degli interessi in potenziale conflitto; nel caso di specie, tra l’interesse della Repubblica federale, autore dei rapporti militari messi a disposizione del pubblico, e la libertà di espressione e di informazione richiamata a gran voce dal quotidiano tedesco.
Infatti, le eccezioni e limitazioni devono trovare applicazione solo in (i) determinati casi speciali che (ii) non contrastino con il normale sfruttamento dell’opera e che (iii) non arrechino ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.
Quindi, se anche nella fattispecie i rapporti militari pubblicati fossero stati ritenuti documenti rispondenti ai requisiti necessari per qualificare un’opera come tutelabile, la liceità della diffusione sarebbe stata in ogni caso subordinata all’assenza di conflitto con il cd. “Three-Step Test”.
Ora, la Corte di Giustizia ha ribadito che, seppur è vero che tali eccezioni hanno carattere facoltativo, poiché formalmente gli Stati membri non sono tenuti a prevederle nel proprio diritto interno, “la maggior parte delle eccezioni previste all’articolo 5 della direttiva 2001/29 esistono, in una forma o in un’altra, in tutti i diritti d’autore nazionali degli Stati membri”.
Ordinariamente, tali limiti interni del diritto d’autore permettono di conciliare i diritti e le libertà fondamentali con i diritti esclusivi degli autori per quanto concerne l’uso delle loro opere.
Tuttavia, nonostante l’esistenza di detti limiti, l’applicazione del diritto d’autore rimane subordinata al requisito del rispetto dei diritti fondamentali, in questo caso della libertà di informazione e di espressione, che può essere oggetto di controllo da parte delle autorità giurisdizionali.
Secondo il giudice comunitario “è fuori dubbio che la pubblicazione di documenti riservati come quelli di cui al procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione della libertà di espressione. È altresì chiaro che il diritto d’autore fatto valere dalla Repubblica federale di Germania limita la libertà di espressione” aggiungendo però che “simili limitazioni di detta libertà non sono vietate in assoluto”.
Infatti, tanto la CEDU al suo art. 10 (Libertà di espressione), quanto la Carta dei diritti fondamentali UE, al suo articolo 52 (Portata e interpretazione dei diritti e dei principi), elencano i motivi che possono giustificare le limitazioni della libertà di espressione e le condizioni che esse devono soddisfare.
In questo caso, dopo aver sancito che un rapporto militare non può beneficiare della tutela del diritto d’autore in quanto non possiede i requisiti per poter essere qualificato come opera tutelabile, la Corte UE ha così concluso: “l’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 1, di quest’ultima, dev’essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può avvalersi del diritto d’autore derivante dagli articoli 2, lettera a), e 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE al fine di impedire la comunicazione al pubblico, nel contesto di un dibattito relativo a questioni di interesse generale, di documenti riservati provenienti dal medesimo Stato membro” aggiungendo che “tale interpretazione non osta all’applicazione da parte di detto Stato membro, nel rispetto del diritto dell’Unione, di altre disposizioni del suo diritto interno, in particolare di quelle relative alla tutela delle informazioni riservate”.
Per una sintesi del parere dell’Avvocato Generale UE: https://www.previti.it/archives/13508
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