Corte di Giustizia Europea: si all’accesso ai dati personali conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica

Corte di Giustizia Europea: si all’accesso ai dati personali conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica
Avv. Vincenzo Colarocco Con sentenza del 2 ottobre 2018 (Caso C-207/16), la Corte di Giustizia Europea, disimpegnandosi in una complessa attività di bilanciamento tra diritti primari che fanno capo alle persone fisiche e all’obbligatorietà dell’azione penale, ha fatto luce sulle ipotesi di compressione del diritto alla riservatezza a fronte della necessaria attività investigativa circa specifiche fattispecie di reato. Se da un lato, infatti, l’accesso ai dati identificativi (ad esempio il cognome, il nome e, se del caso, l’indirizzo) comporta un’ingerenza nei diritti fondamentali di chi ne è titolare, dall’altro – come chiarito dalla Corte- tale interferenza non potrebbe subire limitazioni stante l’esigenza di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati. In particolare, nel caso in esame, in seguito ad una rapina con sottrazione di un portafoglio e di un telefono cellulare, la polizia giudiziaria spagnola aveva chiesto al giudice istruttore competente di potere avere accesso ai dati indentificativi degli utenti contattati dal telefono rubato. Detta richiesta veniva però rigettata con la motivazione che i fatti all’origine dell’indagine penale non avrebbero integrato gli estremi di un reato “grave”. Il competente giudice superiore, l’Audiencia Provincial de Tarragona, dato atto della sussistenza nell’ordinamento spagnolo di due criteri alternativi per determinare il livello di gravità di un reato rispetto al quale siano autorizzate la conservazione e la comunicazione dei dati personali, ha sottoposto la questione sulla fissazione della soglia di gravità dei reati alla Corte di Giustizia. La Corte ha dunque osservato che gli obiettivi di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, come formulati nella vigente disciplina comunitaria, non si concreterebbero nella sola lotta ai reati gravi, ma, in termini più ampi, nei «reati» in generale. Per tali ragioni l’intromissione nella sfera giuridica altrui, conseguente all’accesso a tali dati, è giustificata dai suesposti obiettivi, senza che sia necessario trovare nella gravità del crimine la condizione per procedere.
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