La Corte di giustizia dell’unione europea, con la sentenza resa lo scorso 10 novembre c.a.(“CGUE”; causa C-174/15 – Verening Openbare Bibliotheken/Stichting Leenrecht) nel giudicare un caso avente ad oggetto il prestito degli e-book da parte delle biblioteche pubbliche ha stabilito i principi volti al riconoscimento e alla tutela dei titolari del diritto d’autore.
La CGUE, infatti, dopo aver affermato che il prestito da parte di una biblioteca di un e-book, ha caratteristiche sostanzialmente analoghe a quelle dei prestiti di opere su carta stampata, lo stesso deve avvenire secondo il modello «one copy, one user»: dunque, potrà essere dato in prestito all’utente una sola copia dell’e-book e per procedere ad un nuovo prestito dovrà attendersi la restituzione della stessa.
Per quanto riguarda il caso in cui la copia di un libro in formato elettronico sia stata ottenuta a partire da una fonte illegale, la Corte rammenta che uno degli obiettivi della direttiva è costituito dalla lotta alla pirateria e rileva che l’ammissione del prestito di una copia siffatta può comportare un pregiudizio ingiustificato per i titolari del diritto d’autore. L’eccezione di prestito pubblico, dunque, non si applica di conseguenza alla messa a disposizione da parte di una biblioteca pubblica di una copia di un libro in formato digitale qualora detta copia sia stata ottenuta a partire da una fonte illegale.
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