Avv. Francesca Frezza
Il Tribunale di Roma con ordinanza del 24 marzo 2017, nel confermare la legittimità di un licenziamento disciplinare intimato ad una lavoratrice che aveva adito il Tribunale deducendo di essere stata licenziata per giusta causa all’esito di un illegittimo controllo della propria postazione del PC, ha precisato che il codice di procedura civile non contiene alcuna norma che sancisce il principio di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite in violazione di legge.
Il Giudicante, nel basare il proprio convincimento sulla base della prova acquisita e ritenuta illecita dal Garante per la protezione dei dati personali, ha precisato che il datore di lavoro aveva posto in essere una attività di controllo sulle strutture informatiche aziendali che prescindeva dalla pura e semplice sorveglianza sull'esecuzione della prestazione lavorativa della ricorrente ed era, invece, diretta ad accertare la perpetrazione di eventuali comportamenti illeciti (poi effettivamente riscontrati).
Più in particolare, il controllo c.d. difensivo è stato occasionato dalla necessità indifferibile di accertare lo stato dei fatti a fronte del sospetto di un comportamento illecito, con rilevanza penale.
Pertanto, prosegue il Giudicante, la scoperta dell’abusivo utilizzo del computer aziendale non ha costituito il fine del controllo ma solo un esito accidentale di una verifica più ampia avente fini del tutto estranei al controllo sull’attività lavorativa. Il c.d. controllo difensivo effettuato dalla società, in altre parole, non riguardava l'esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, ma era destinato ad accertare un comportamento che poneva in pericolo la operatività dell’intero sistema informatico della convenuta. In questo caso entrava in gioco il diritto del datore di lavoro di tutelare il proprio patrimonio e la organizzazione del lavoro. Questa forma di tutela egli poteva giuridicamente esercitare con gli strumenti derivanti dall'esercizio dei poteri derivanti dalla sua supremazia sulla struttura aziendale. Orbene, quanto alla utilizzabilità dei dati, la norma dello statuto dei lavoratori consente che le informazioni raccolte possano essere utilizzate a condizione che sia data adeguata informazione al lavoratore in ordine alle modalità relative all’uso degli strumenti e alla esecuzione dei controlli, nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs n. 196 del 2003.
Di differente avviso appare, invece, altro Giudice del Tribunale di Roma che con ordinanza del 16 settembre 2016, ha ritenuto inutilizzabili e, pertanto, nulle le prove acquisite illegittimamente dalla società nell’ambito di un procedimento disciplinare attivato nei confronti di una dipendente. Ad avviso del giudicante, infatti, le garanzie procedurali imposte dall’art. 4, secondo comma, della legge n. 300 del 1970 per l’installazione di impianti ed apparecchiature di controllo richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi la possibilità anche di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, trovano applicazione anche ai controllo c.d. difensivi, ovverosia a quei controlli diretti ad accertare comportamenti illeciti ei lavoratori, quando tali comportamenti riguardino l’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro e non la tutela dei beni estranei al rapporto stesso, dovendo persino escludersi che l’insopprimibile esigenza di evitare condotte illecite da parte dei dipendenti possa assumere portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e riservatezza del lavoratore (Cassazione del 23 febbraio 2010 n. 4375 e cassazione del 23 febbraio 2012 n. 2722). Ne deriva, quindi, conclude il Giudicante, l’impossibilità di utilizzar ele videoriprese assunte in violazione degli obblighi di informativa e accordo con le rappresentante sindacali e con l’ispettorato rende il licenziamento disciplinare, basato sulle risultanze di tali videoriprese, illegittimo per carenza di giusta causa.
Related Posts