Rimane attuale e dibattuto il tema su come letteralmente concordare il termine essenziale. La recente sentenza del Tribunale di Roma (n. 6608 depositata il 1A'° aprile scorso), ritorna sull'argomento e conferma l'orientamento giurisprudenziale (richiamando il precedente più importante della sentenza della Cassazione n 3645/07), secondo cui non basta inserire la dicitura "entro e non oltre", perché la data fissata sia considerata termine essenziale per adempiere. Ed infatti, per il Tribunale le parti sono vincolate dagli accordi contrattuali -che nel caso di specie erano contenuti in un contratto preliminare di compravendita immobiliare- anche a termini scaduti, a meno che non ne risulti l'inequivocabile volontà di ritenere perduta l'utilità economica del contratto concluso oltre il giorno indicato. Il termine per l'adempimento di un'obbligazione “ afferma il Tribunale“ può "essere ritenuto essenziale" (articolo 1457 Codice civile) solo se all'esito di indagine "delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo.
Risulta, pertanto, fondamentale specificare in maniera chiara la natura essenziale di un termine contrattuale ove ritenuto dalle parti come inderogabile ai fini dell'esecuzione di un contratto.
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