Contrattualistica: la dicitura "entro e non oltre" non costituisce un termine essenziale

Contrattualistica: la dicitura "entro e non oltre" non costituisce un termine essenziale
Rimane attuale e dibattuto il tema su come letteralmente concordare il termine essenziale. La recente sentenza del Tribunale di Roma (n. 6608 depositata il 1A'° aprile scorso), ritorna sull'argomento e conferma l'orientamento giurisprudenziale (richiamando il precedente più importante della sentenza della Cassazione n 3645/07), secondo cui non basta inserire la dicitura "entro e non oltre", perché la data fissata sia considerata termine essenziale per adempiere. Ed infatti, per il Tribunale le parti sono vincolate dagli accordi contrattuali -che nel caso di specie erano contenuti in un contratto preliminare di compravendita immobiliare- anche a termini scaduti, a meno che non ne risulti l'inequivocabile volontà di ritenere perduta l'utilità economica del contratto concluso oltre il giorno indicato. Il termine per l'adempimento di un'obbligazione “ afferma il Tribunale“ può "essere ritenuto essenziale" (articolo 1457 Codice civile) solo se all'esito di indagine "delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Risulta, pertanto, fondamentale specificare in maniera chiara la natura essenziale di un termine contrattuale ove ritenuto dalle parti come inderogabile ai fini dell'esecuzione di un contratto.
Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori