La produzione in giudizio del contratto completo sottoscritto dal solo cliente e comprendente la dichiarazione di aver ricevuto copia dello stesso, soddisfa pienamente la funzione informativa prevista dagli artt. 23 TUF e 117 TUB e pone il contratto al riparo dalla nullità di protezione.
E' quanto stabilito dal Tribunale di Mantova che, con la sentenza del 16 febbraio 2016, ha altresì precisato che la forma scritta non è l'essenza del contratto, come nei casi di cui all'art. 1350 c.c., ma il veicolo attraverso il quale il contraente professionale, adempiendo al proprio obbligo informativo, elimina lo squilibrio in tale materia a favore del cliente.
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