Contratto di leasing traslativo: clausola penale e principio di parità

Contratto di leasing traslativo: clausola penale e principio di parità
La Corte di Cassazione si è pronunciata  sulle conseguenze della risoluzione del contratto di leasing e sulla violazione e/o falsa applicazione delle regole di cui agli artt. 1362 e ss del codice civile (c.d. intenzione dei contraenti), muovendo le critiche contro la clausola che prevedeva (1) l’acquisizione delle rate riscosse, (2) il diritto al pagamento delle rate future e (3) il prezzo di riscatto detratto solo quanto ricavato dalla eventuale vendita del bene, in violazione dell’art. 1526 del codice civile.
 
La decisione della Corte 

Il 5 maggio 2020, con sentenza n. 8470, la Corte di Cassazione ha sancito che: “in tema di leasing traslativo, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la clausola penale, che attribuisca al concedente, oltre all'intero importo del finanziamento, anche la proprietà e il possesso del bene è manifestamente eccessiva". Essa attribuirebbe "vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, dovendo il giudice effettuare, ai fini della sua riducibilità ex articolo 1384 cc, una valutazione comparativa tra il vantaggio che detta clausola assicura al contraente adempiente e il maggior guadagno che il medesimo si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione del contratto”.

La Corte di Cassazione, a chiosa del principio precedentemente espresso, ha infatti considerato carente ed erronea la valutazione della Corte d’Appello che riteneva conforme, esclusivamente sulla base dell’adeguatezza al principio di equità, una clausola così formulata, ovvero che riconosca al concedente la possibilità di ottenere oltre ai canoni scaduti, la restituzione del bene.

In altre parole, secondo i giudici della Corte Suprema, è illegittima ed in violazione del principio di parità dei contraenti, la clausola del contratto di leasing che attribuisce al leaser, in caso di inadempimento del leasee, il diritto di richiedere oltre al pagamento dei canoni ancora dovuti anche la facoltà di riscattare il bene concesso in locazione.

Avv. Andrea Bernasconi

Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori