“Il contratto di assicurazione sulla vita del mutuatario (comunque lo si voglia qualificare: polizza stipulata dalla banca “per conto” del cliente; o polizza stipulata dal cliente nell’interesse della banca) è preordinato a soddisfare non solo l’interesse della banca, ma due interessi convergenti: quello della banca a non perdere il proprio credito, e quello degli eredi del mutuatario a non accollarsi jure hereditario il debito del de cuius”. Questo il principio espresso dalla sentenza emessa dalla Corte di Cassazione - sezione III, 11 luglio 2022, n. 21863.
Il caso
Nel caso posto all’esame della Suprema Corte la Banca mutuante e la Società assicuratrice stipularono un contratto di assicurazione sulla vita dei mutuatari il quale prevedeva che il creditore del diritto all’indennizzo, nel caso di morte del mutuatario, fosse l’assicurato; il de cuius/mutuatario è divenuto l’assicurato e titolare del diritto all’indennizzo, poi trasferitosi alla sua morte, alla sorella ed erede.
La sentenza in esame affronta dunque il tema della compatibilità delle disposizioni normative in materia di assicurazione per conto altrui con l’assicurazione sulla vita al fine di copertura del mutuo in caso di decesso del mutuatario.
Il contratto di assicurazione sulla vita del mutuatario è infatti preordinato a soddisfare due interessi convergenti: non solo quello della Banca a non perdere il proprio credito, ma anche quello degli eredi del mutuatario a non accollarsi jure haereditario il debito del de cuius.
L’assicurazione vita è una tipologia contrattuale che prescinde dal requisito dell’interesse dell’assicurato e come tale può essere utilizzato per gli scopi più disparati: nel caso in esame, difatti, il contratto di assicurazione sulla vita del mutuatario è stato stipulato con espressa previsione che, in caso di morte di quest’ultimo, l’indennizzo sia dovuto alla Banca mutuante e, nello stesso tempo, che il versamento dell’indennizzo estingue il credito residuo della Banca verso il mutuatario, senza diritto dell’assicurazione di surrogarsi alla Banca.
Lo scopo del contratto è dunque soddisfare due interessi convergenti: quello della Banca al rimborso del mutuo e quello del mutuatario (e dei suoi eredi) a non restare esposti all’azione esecutiva della banca.
Avv. Michela Chinaglia