Contratto Bancario

Contratto Bancario
Il contratto bancario è valido anche in assenza della sottoscrizione da parte della banca proponente, qualora abbia avuto regolare esecuzione negli anni, come risulta, a titolo esemplificativo, dal periodico invio degli estratti conto al cliente. Lo ha stabilito il Tribunale di Ravenna, con la sentenza n. 519/2016, chiarendo che in questi casi il requisito della forma scritta deve ritenersi comunque integrato, non potendosi accordare tutela al contraente che «maliziosamente abusando di una posizione di vantaggio conferita dalla legge e della buona fede contrattuale, censura come nullo un contratto bancario eseguito per anni senza contestazioni da entrambe le parti». La pronuncia si riferisce alla domanda di una società che lamentava l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, anatocistici e commissioni di massimo scoperto in assenza di un valido contratto scritto, chiedendo la rideterminazione del saldo finale e la condanna della banca alla restituzione di quanto dovuto. Per il giudice, al contrario, la richiesta non può essere accolta in quanto le disposizioni richiamate vanno lette in combinato disposto con l'articolo 127, comma 2 T.U.B., che qualifica la nullità per carenza di forma scritta come relativa, potendo essere fatta valere solo dal cliente, in quanto la sanzione di nullità è prevista a protezione del correntista e non anche della banca. Ciò vuol dire, argomenta la sentenza, che «l'introduzione di tali stringenti requisiti formali discende dell'esigenza di protezione del contraente debole nei confronti della banca». Se, dunque, prosegue il tribunale, «il fine della norma è la protezione del correntista contraente debole, qualora risulti, come nella specie, la predisposizione del contratto da parte della banca stessa, la firma del correntista e la consegna del contratto al cliente, allora la sottoscrizione della Banca non sarebbe nemmeno necessaria» (Corte di Appello di Torino, n. 595/2012). L'approvazione scritta da parte del cliente rende infatti non necessaria l'ulteriore approvazione del proponente, «dal momento che la volontà negoziale è già espressa nel documento da lui predisposto» e «la mera carenza formale di firma non potrebbe in ogni caso legittimare la banca né ad impugnare il contratto né a sottrarsi alle regole in esso sancite» (Tribunale Milano, n. 14268/2013).
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