Contratto di agenzia: le modifiche valgono solo per iscritto

Contratto di agenzia: le modifiche valgono solo per iscritto
Ci vuole la prova scritta per provare la validità di un accordo fra le parti che modifichi un contratto di agenzia in essere fra le stesse. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 19716 pubblicata il 3 ottobre 2016 ha, infatti, stabilito che la forma scritta è richiesta come elemento essenziale di prova, non solo per ogni contratto di agenzia, e questo nel rispetto dell’articolo 1742 del codice civile, ma anche per le sue eventuali modifiche ed integrazioni. Tanto, a prescindere dalla circostanza che il contratto contenga o meno la clausola che richieda la forma scritta per le sue modifiche. Nel caso di specie la Suprema Corte ha ribaltato la decisione della Corte di Appello, competente a decidere su una disputa avente ad oggi il pagamento di provvigioni in misura diversa da quanto stabilito in un contratto di agenzia, e lo ha fatto fondando la sua decisione sul principio secondo cui la conclusione di un accordo verbale di ripartizione delle provvigioni avvenuta tra agenti non sarebbe dimostrabile processualmente sulla base della prova testimoniale, che non poteva essere ammessa. Alla luce di detto principio è raccomandabile procedere sempre a formalizzare per iscritto eventuali modifiche delle previsioni di un contratto di agenzia e questo nell’ottica di poterne fornire una prova valida ed efficace nel caso di futuri contenziosi fra le parti.
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