In caso di conto corrente intestato a più persone, i cointestatari assumono la posizione di debitori solidali soltanto nei confronti della banca presso la quale è detenuto il conto; nei confronti dei soggetti terzi rispetto alla banca presso la quale è detenuto il conto corrente i cointestatari, invece, non assumono la posizione di debitori solidali.
Ne consegue che il terzo creditore ‘personale’ di uno solo dei cointestatari non è legittimato ad ‘aggredire’ l’intero saldo di conto corrente, potendo, viceversa, sottoporre a pignoramento unicamente la quota di saldo di spettanza del suo debitore.
Nei rapporti interni tra cointestatari il credito si presume ripartito ‘pro quota’ e, in difetto di prova contraria, le quote di spettanza dei singoli cointestatari si presumono uguali. Lo ha stabilito la Seconda Sezione Civile della Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 6123 del 17.10.2016.