Consenso informato: non basta la consegna di un depliant

Consenso informato: non basta la consegna di un depliant
Non basta la consegna di un depliant ad assolvere l'obbligo informativo circa i rischi di un intervento chirurgico. Con la sentenza n. 2177 del 4.2.2016, la Cassazione Civile ha precisato, infatti, che il paziente deve ricevere informazioni dettagliate e non generiche circa la natura, portata, estensione, rischi, risultati e conseguenze dello stesso. In particolare, la Corte ha ribadito che il consenso alla prestazione medica deve essere personale (salvo i casi di incapacità di intendere e volere del paziente), specifico ed esplicito, nonché reale ed effettivo, non essendo consentito il consenso presunto. Esso deve essere pienamente consapevole e completo, vale a dire "informato", cioè basato su informazioni dettagliate fornite dal medico, implicanti la piena conoscenza della natura dell'intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative. Di conseguenza, non adempie all'obbligo di fornire un valido ed esaustivo consenso informato il medico che ritenga di sottoporre al paziente un modulo generico, da cui non sia possibile desumere con certezza che il paziente medesimo abbia ottenuto in modo esaustivo le suddette informazioni, ciò anche nel caso in cui l'opuscolo appaia pienamente comprensibile dal paziente per il suo "idoneo livello culturale", giacché profilo diverso da quest'ultimo è la completezza dell'informazione.
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