In caso di condanna provvisionale pronunciata in sede penale, per l’esecuzione forzata è sufficiente il solo dispositivo della sentenza.
Lo ha stabilito con la recente sentenza n. 6022 del 9 marzo 2017 la Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale per l’esecuzione forzata della condanna provvisionale pronunciata dal giudice penale è sufficiente la notificazione del solo dispositivo pubblicato ai sensi dell’art. 545 c.p.p. – notificazione della quale tiene il posto anche la lettura in udienza, se la parte è presente o deve considerarsi tale – non occorrendo, invece, attendere il deposito delle motivazioni, né tantomeno procedere alla notificazione del provvedimento comprensivo delle ragioni della decisione.
I Supremi Giudici hanno chiarito che, sebbene la pronuncia del giudice penale di condanna al pagamento di una provvisionale costituisca l’accoglimento di una domanda civile di contenuto risarcitorio o restitutorio spiegata in sede penale, il regime di formazione del titolo esecutivo e di validità dello stesso deve essere ricercato nell’ordinamento processuale penale.
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