Composizione negoziata della crisi d’impresa e sorte delle procedure esecutive

Composizione negoziata della crisi d’impresa e sorte delle procedure esecutive
Con l’ordinanza emessa in data 10 settembre 2025 il Tribunale di Ivrea si è pronunciato sulla sorte dell’esecuzione mobiliare presso terzi pendente a carico di società, la quale abbia domandato, nell’ambito della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, l’applicazione delle misure protettive del patrimonio.

Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Ivrea, preso atto dell’avvenuta conferma delle misure protettive del patrimonio e della concessione del termine di durata massimo (ovvero 120 giorni), ha “dichiara[to] la sospensione del processo” e con il medesimo provvedimento fissato la nuova udienza in data successiva al decorso del termine di efficacia delle misure stesse al fine di verificare se medio tempore prorogate. L’applicazione delle misure protettive del patrimonio comporta, dal punto di vista processuale, la temporanea improseguibilità - e non l’estinzione - delle procedure esecutive pendenti, con la conseguenza che le somme di denaro sottoposte a pignoramento restano assoggettate al vincolo pignoratizio e a carico dei terzi pignorati permangono i relativi obblighi di custodia.

La composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa è una procedura di carattere privatistico e natura stragiudiziale, attivabile su base volontaria, originariamente introdotta nell’ordinamento con il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 (“Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 e, successivamente, trasfusa nel Codice della crisi d’impresa.

La procedura è stata strutturata prevedendo che l’imprenditore sia - non sostituito, ma - affiancato da un esperto indipendente, munito di specifiche competenze, affidatario del compito di agevolare le “trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati”, al dichiarato scopo di individuare una “soluzione per il superamento delle condizioni” di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, “anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa e preservando, nella misura possibile, i posti di lavoro” (art. 12, co. 2, d.lgs. n. 14/2019).

La presenza di un soggetto terzo è stata intesa come funzionalizzata a fornire ai creditori e alle parti interessate un maggiore affidamento sull’assenza di (possibili) intenti dilatori da parte dell’imprenditore.

Gli sbocchi fisiologici della composizione negoziata sono: (i) la conclusione di un contratto con uno o più creditori, il quale sia, sulla scorta della relazione dell’esperto, idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni; (ii) la conclusione di una convenzione di moratoria; (iii) il raggiungimento di un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, purché l’esperto dia conto, attraverso la sottoscrizione, che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza.

Con l’istanza rivolta al Segretario generale della Camera di commercio e volta a ottenere la nomina dell’esperto l’imprenditore può domandare l’applicazione delle misure protettive del patrimonio, intendendosi tali quelle volte a “evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza, anche prima dell’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza” (art. 2, lett. p, d.lgs. n. 14/2019).

Una volta ottenuta la nomina dell’esperto, l’imprenditore deve domandare - con apposito ricorso - al tribunale competente la conferma delle misure protettive del proprio patrimonio.

In ipotesi di conferma il tribunale è tenuto a stabilirne la relativa durata, la quale deve essere non inferiore a 30 giorni e non superiore a 120 giorni. La durata può essere oggetto di proroga, fermo restando che la durata complessiva delle misure non può superare i 240 giorni.

Avv. Rossana Mininno

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