Il committente, coobbligato solidale non può rivalersi sul Fondo di Garanzia Inps

Il committente, coobbligato solidale non può rivalersi sul Fondo di Garanzia Inps
Avv. Francesca Frezza L’appaltatore non può surrogarsi al credito del lavoratore ai fini di beneficare del fondo di garanzia dell’Inps. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 6880 del  15 marzo 2017 pronunciandosi sul ricorso promosso da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. che, opponendosi ad una domanda di pagamento del TFR attivata da un lavoratore impiegato nell’appalto,  richiedeva di essere surrogata nel credito al fine di potere avvalersi della garanzia prevista dal fondo di Garanzia istituito presso l’INPS. Il Tribunale di Torino con sentenza confermata in sede di appello respingeva la richiesta di surroga escludendo che l’azienda committente potesse ritenersi un “avente causa” del lavoratore. L’azienda con il secondo motivo di gravame, in particolare, deduceva l’erroneità della sentenza della Corte territoriale sul rilievo che l’adempimento di un obbligo da parte del committente, obbligato solidale, non può escludere il diritto di quest’ultimo a rivalersi sul Fondo di Garanzia per effetto di surroga rispetto alla posizione del lavoratore, in applicazione dell’art. 1203 c.c., che consente la surrogazione del solvens rispetto ai diritti dell’accipiens. La Corte di Cassazione, nel respingere lo specifico motivo di gravame formulato dalla azienda, ha ricordato un proprio specifico precedente conforme alla decisione dei giudici di merito. La Suprema Corte ha, infatti, stabilito che, diversamente dalla cessione del credito che “passa” al cessionario con le medesime garanzie originarie, il committente che paga in ragione della responsabilità solidale prevista dall’art. 29 del d.lgs 276/03, non trae la propria posizione in via derivata, quale avente causa dal lavoratore. Il committente, infatti, in occasione di un appalto presta una garanzia in favore del datore di lavoro ed a vantaggio del lavoratore, adempiendo alla quale assolve ad un'obbligazione propria, istituita ex lege, che lo legittima, come nei rapporti tra condebitori solidali, ad un'azione di regresso ai sensi dell'art. 1299 c.c. nei confronti dell'appaltatore, obbligato principale al pagamento. L’autonomia del titolo non derivato dal lavoratore ma frutto di uno specifico obbligo garanzia ex lege impedisce, viceversa, all’appaltatore di richiedere il pagamento del TFR liquidato al fondo di garanzia.
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