Codice del consumo: le società commerciali non sono consumatori

Codice del consumo: le società commerciali non sono consumatori
Con la sentenza n. 17848 del 19 luglio 2017, la Cassazione ha  precisato ancora una volta il perimetro della definizione di consumatore in base al Codice del Consumo. L’occasione è nata dalla pretesa di una società a responsabilità limitata di essere classificata come consumatore in una causa che la vedeva opposta ad un avvocato, attore di un decreto ingiuntivo. Nonostante  il Codice, all’art. 3 co. 1, lett. a), definisca il consumatore come “persona fisica”, è sempre rimasta una certa incertezza derivante dall’interpretazione della nozione di professionista. Il professionista viene difatti indicato come “la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale”, non quindi tutte le persone fisiche o giuridiche, bensì solo quelle che agiscono in qualità di imprenditore. Secondo l’interpretazione della Corte, tuttavia, stante la definizione fornita dal Codice del Consumo, la possibilità di considerare una persona giuridica come un consumatore è da escludersi categoricamente, tanto più che, come affermato da una costante giurisprudenza, ad “una società che abbia come oggetto un'attività […] che rientri fra quelle integranti l'impresa commerciale” deve essere necessariamente “riconosciuta la qualità di imprenditore a prescindere da ogni indagine sul concreto esercizio di quell’attività”. In sostanza, una società opera  sempre ed indistintamente nell’alveo della propria attività imprenditoriale/commerciale per il solo fatto della sua costituzione. Resta tuttavia aperto il fronte con riferimento alle persone fisiche: il medico che compri una risma di carta per il proprio studio avrà una tutela diversa dallo stesso medico, questa volta nella sua veste di padre, che compri una risma di carta per la stampante del figlio? Nell’attesa di un nuovo intervento della Suprema Corte al riguardo, non resta che attenersi alla divisione - radicale - in base alla quale il professionista, quale che sia l’attività che sta svolgendo, è tendenzialmente sempre considerato non come un consumatore.
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