Nell'ambito del contratto di mediazione, non hanno natura vessatoria le clausole penali né le altre clausole con cui le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto ad una parte nell'ipotesi di recesso ovvero inadempimento. Così si è pronunciata la Cassazione con sentenza n. 18550 del 30 giugno scorso.
Il caso in esame e la decisione dei giudici di merito
Il Giudice di prime cure ingiungeva alla convenuta in primo grado il pagamento di una somma a titolo di penale prevista per la violazione della clausola di “mandato in esclusiva” del contratto di mediazione concluso tra le parti per la vendita di alcuni terreni agricoli. Il Tribunale rilevava altresì il difetto di rappresentanza della convenuta, non essendo il contratto di mediazione stato sottoscritto anche dalla comproprietaria dei terreni, e dichiarava pertanto la nullità del contratto di mediazione, con la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale. In secondo grado i Giudici d'appello confermavano la decisione del Tribunale, avendo ritenuto, da un lato, che, pur in presenza di più comproprietari, l'iniziativa di incaricare il mediatore sarebbe potuta provenire anche da un solo comproprietario, e dall'altro che il fatto che il bene fosse in comproprietà non ha inciso sulla validità del contratto di mediazione.
Il motivo di ricorso sulle clausole vessatorie
Soccombente, quindi, anche in secondo grado, la debitrice presentava ricorso presso la Suprema Corte e, con il sesto motivo di ricorso, lamentava il fatto che, dal momento che la tutela della parte debole di fronte a clausole vessatorie vale anche per i rapporti business to business , anche nell'ipotesi in cui fosse stato dato l'incarico ad una controparte in qualità di imprenditore, le clausole Vessatorie quali la clausola penale e quella del rinnovo tacito doveva essere firmata separatamente. Le clausole vessatorie, infatti, sono clausole che stabilizzano limitazioni di responsabilità, ovvero pongono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, proroghe o rinnovazioni tacite del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
Le conclusioni della Suprema Corte
I giudici di legittimità non accoglievano il motivo in esame, stabilendo che “in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre clausole simili, con cui le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuta ad una parte nell'ipotesi di recesso ovvero inadempimento , non hanno natura vessaria”. In relazione alla clausola di rinnovo tacito, la Corte ha altresì previsto che una eventuale nullità di tale clausola non ha rilevanza nel caso di specie. Infatti, come già accertato dalla Corte territoriale, “la ritenuta nullità della clausola di proroga tacita non sortirebbe alcun effetto riguardo al già maturato diritto del mediatore a ricevere l'importo determinato quale penale”.
Avv. Andrea Bernasconi e Dott.ssa Evita Zaccaria