Carattere notorio e rinomato del marchio: la tutela dei “gancini” Ferragamo

Carattere notorio e rinomato del marchio: la tutela dei “gancini” Ferragamo
Avv. Alessandro La Rosa La Ferragamo radicava azione di merito nei confronti di un’azienda operativa nel settore della pelletteria, per accertare e vedere riconosciuta la contraffazione dei propri marchi figurativi tridimensionali, nonché la sussistenza di una condotta rilevante ai fini della concorrenza sleale, al fine di ottenere così il riconoscimento del risarcimento del danno. Se il giudice di prime cure aveva dichiarato la validità del marchio tridimensionale cd. "Gancini" della Ferragamo, direttamente riconducibile alla forma grafica della lettera Ω (OMEGA), ravvisando contraffazione dello stesso nell’utilizzo, da parte della società produttrice di articoli di pelletteria, di ganci a forma di omega utilizzati quale giunto tra la tracolla e la borsa, la Corte d’Appello investita della questione affermava invece che tra i “gancini” della Ferragamo e il marchio della appellante non era rinvenibile alcun pericolo di confusione ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera b) c.p.i., in quanto quest’ultimo conteneva esclusivamente in sé una lontana somiglianza. Difatti, secondo i Giudici di secondo grado, “i prodotti in questione svolgevano una funzione strumentale, mentre il marchio Ferragamo, oltre a riprodurre in modo più armonioso la lettera Omega, aveva essenzialmente una funzione non strumentale”. La Ferragamo proponeva ricorso in Cassazione sulla base di cinque diversi motivi. In particolare la Ferragamo nel contestare le argomentazioni riposte dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata, ha sottolineato che il segno Omega applicato alle borse Ferragamo può svolgere, oltre alla funzione identificativa, anche funzione di meccanismo di chiusura senza che ciò possa precludere la capacità di assolvere anche a una funzione distintiva. Sulla base di questo presupposto, la Corte d’Appello avrebbe dovuto effettuare un giudizio globale di confondibilità prendendo in considerazione: la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e il grado di capacità distintiva, oltre all’eventuale rinomanza dei marchi azionati. La Suprema Corte (con sentenza rinvenibile qui) riteneva il motivo fondato, precisando che l’ordinamento prevede che la tutela di un marchio registrato abbia luogo qualora la doglianza abbia avuto riguardo ad un «segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini», laddove «a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi» possa determinarsi «un rischio di confusione per il pubblico», che può consistere «anche in un rischio di associazione fra i due segni» (art.20, cit.). Per la Corte, poiché è indiscusso non solo la valida brevettabilità del marchio Ferragamo relativo ai cd. Gancini ma anche il carattere "non debole" di detto marchio, ha osservato che il marchio forte ha una più incisiva tutela che rende illegittime le variazioni tali da non alterare il “nucleo ideologico” idoneo a individuare il segno. Proprio per questo motivo, l'apprezzamento del giudice di merito circa la similitudine fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica ossia con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza del pubblico dei consumatori al quale quel genere di prodotti è destinato. Ciò significa che se il segno è identificabile come “forte” in quanto privo di aderenza concettuale con i prodotti, le «variazioni che lasciano intatta l'identità del nucleo ideologico che riassume la attitudine individualizzante del segno debbono ritenersi inidonee ad escludere la confondibilità». La Cassazione ritenendo che i Giudici d’Appello non abbiano correttamente applicato i principi sopra enunciati, ha cassato con rinvio tale pronuncia avendo quest’ultima erroneamente valorizzato la funzione strumentale svolta dall'elemento nel quale è stato incorporato il segno richiamante il marchio tridimensionale Gancini, senza, tuttavia, illustrare i motivi per cui tale condotta non potesse ingenerare il rischio di confusione e di associazione nei consumatori.
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