In data 23 luglio 2016 è entrata in vigore la Legge 7 luglio 2016, n. 122 , recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge europea 2015-2016" che, tra le previsioni normative in materia di occupazione, sostituisce l'art. 29, co. 3, D. Lgs. n. 276/2003 in materia di diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, limitando l'esclusione della fattispecie del trasferimento d'azienda.
Dalla lettura del nuovo testo emerge come, nei casi di acquisizione di personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore - c.d. "cambio appalto" - è esclusa l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 2112 c.c. in tema di trasferimento di azienda, o di parte d'azienda, solo qualora:
- il nuovo appaltatore sia dotato di una propria struttura organizzativa ed operativa;
- siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità d'impresa.
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