Il termine prescrizionale dell'azione di nullità dell'investimento inizia a decorrere dalla data del pagamento effettuato dall'investitore, in adempimento delle obbligazioni previste nell'accordo affetto da nullità, in quanto la priva di causa la dazione di denaro sin pronuncia di nullità ha effetto retroattivo, rendendo dall'origine.
Il termine prescrizionale della domanda di risarcimento del danno decorre, invece, dal momento del default del titolo, atteso che è in quel momento che si realizza la perdita nel patrimonio dell'investitore e questi ha consapevolezza del danno, in quanto la mancata percezione delle cedole e l'impossibilità di conseguire la restituzione del capitale, rappresentano indici univoci dell'emersione della lesione patrimoniale che un investitore di media diligenza è tenuto a percepire. Lo ha deciso il Tribunale di Treviso, con la sentenza del 9 febbraio 2016.