La banca non è tenuta a informare gli investitori, dopo la negoziazione, dell'andamento dei bond argentini e del rischio di default dello stato emittente.
Nell'ambito di un contratto accessorio di amministrazione e custodia di titoli, infatti, l'obbligo di informazione della banca non concerne fatti notori, quali per l'appunto l'andamento dei suddetti titoli (ed il conseguente rischio di insolvenza), ma solamente notizie particolari, benché non riservate, di cui solo la banca sia a conoscenza, anche all'esito di analisi e ricerche. Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3404 del 22 febbraio 2016.
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