Blocco delle cessioni dei crediti edilizi: incagliati 19,9 milioni di crediti fiscali

Blocco delle cessioni dei crediti edilizi: incagliati 19,9 milioni di crediti fiscali
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2023, il Decreto Legge n. 11 del 16 febbraio 2023, recante “misure urgenti in materia di blocco della cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (ovvero il Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”. Il decreto in parola è entrato in vigore il 17 febbraio 2023.
Cosa prevede il Decreto Legge n. 11 del 16 febbraio 2023

Il provvedimento stabilisce il blocco della cessione del credito d’imposta e del contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, per gli interventi relativi al superbonus edilizio. Nello specifico il Decreto, che ha l’intento di salvaguardare i conti pubblici gravati da questa onerosa misura, vale solo per le opzioni a far data dal 17 febbraio e prevede:

  • l’abrogazione della possibilità di cessione del credito e dello sconto in fatturaper le spese relative a interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica, Superbonus, misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche, con l’eccezione di specifiche deroghe per le operazioni già in corso;
  • ildivieto, per le pubbliche amministrazioni, di acquisto di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali maturati con i suddetti interventi.  La norma introduce un divieto per Comuni, Province e Regioni e tutti gli enti che rientrano nel cosiddetto “perimetro della PA” di acquistare crediti fiscali legati a lavori di ristrutturazione. 
  • l’esclusione del reato di “concorso in violazione”, limitando la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari dei crediti, nel momento in cui i cessionari abbiano la documentazione utile dimostrare l’effettività delle opere realizzate.

L’intervento normativo risponde all’esigenza di introdurre misure più incisive per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia nonché di definire il perimetro della responsabilità derivante dal meccanismo della cessione dei crediti ad essa connessi.

Le eccezioni previste dal Decreto

Per le spese ammesse al superbonus è ancora possibile operare la cessione del credito o lo sconto in fattura, se entro il 16 febbraio si è verificata una delle seguenti condizioni:

  • per gli interventi effettuati dai condomìni deve essere stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e deve essere stata presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata tipica del superbonus;
  • per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni deve essere stata presentata la Cilas;
  • per gli interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici deve invece essere stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
  • Infine, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto in oggetto per tutti gli interventi previsti dall’articolo 121, comma 2 del Decreto Rilancio, non è più consentito l’utilizzo delle opzioni alternative alla detrazione fiscale.

Avv. Micol Marino

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