Banca d'Italia sul caso Lexitor: modifiche alla disciplina del rimborso dei costi up front in caso di estinzione anticipata del finanziamento

Banca d'Italia sul caso Lexitor: modifiche alla disciplina del rimborso dei costi up front in caso di estinzione anticipata del finanziamento
“In attesa del pronunciamento della Consulta, la Banca d’Italia si atterrà alla nuova previsione di legge nello svolgimento della propria azione di supervisione: ragion per cui, come detto, questo Istituto – in relazione ai contratti ricadenti nel perimetro applicativo del ridetto art.11-octies, comma 2 – considera non sussistenti i presupposti per poter dare seguito alle proprie “linee orientative” del 4 dicembre 2019”. È quanto affermato dal Dipartimento Tutela della Clientela ed Educazione Finanziaria Servizio Vigilanza sul Comportamento degli Intermediari di Banca D’Italia del 1/12/2021 – Prot. n. 1710613/21.
Il caso

In tema di credito al consumo, la Corte di Giustizia Europea, con la nota sentenza “Lexitor” dell’11 settembre 2019 si è pronunciata in tema di credito al consumo con particolare riferimento all’estinzione anticipata dei finanziamenti, statuendo che il diritto del mutuatario alla riduzione del costo del credito, in tali ipotesi, deve necessariamente includere tutti i costi up front.

E’ stata così modificata la normativa interna, ed in particolare l’art. 125 sexies TUB prevedendo che in caso di estinzione anticipata, il consumatore abbia diritto alla riduzione degli interessi e dei costi fissi correlati al contratto di finanziamento in misura proporzionale alla durata residua del contratto ad esclusione delle imposte.

Tale disposizione si applicherà però solo ai contratti sottoscritti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione, e dunque successivamente al 25 luglio 2021, mentre, per quelli stipulati in data antecedente continueranno ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del TUB e le norme secondarie contenute nelle disposizioni della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Con ordinanza del 2 novembre scorso il Tribunale di Torino ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del ridetto art. 11-octies, per contrasto con gli artt. 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, con conseguente trasmissione degli atti del processo alla Corte Costituzionale.

Pertanto Banca D’Italia, in attesa che il nodo interpretativo venga sciolto a Palazzo della Consulta si è determinata nel ritenere non più applicabili le proprie linee interpretative del 4 dicembre 2019 con le quali aveva invitato “pro futuro” gli Intermediari ad adeguare i contratti ai criteri di riduzione individuati dalla Corte di Giustizia UE assicurando il rimborso di tutti i costi accessori.

Avv. Michela Chinaglia

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