
Nell'azione revocatoria fallimentare, la prova della scientia decoctionis dell'accipiens è ricavabile:
a) dalle modalità non più regolari dei pagamenti, riferiti a importi non corrispondenti alle fatture (nel caso di specie peraltro scadute) e dal divieto di accettazione di pagamenti postdatati;
b) dall'esistenza di un eccesso di indebitamento verso i fornitori, già prima della riunione dei creditori, e dall'utilizzo di assegni in bianco, incassati oltre un mese dopo la loro spedizione;
c) dalla continuità dei rapporti tra le parti, ove la convenuta sia fornitrice abituale della fallita ed operante nello stesso ambito territoriale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4794 dell’1.3.2018.