Aziende multinazionali: il computo dei dipendenti è delimitato al territorio nazionale

Aziende multinazionali: il computo dei dipendenti è delimitato al territorio nazionale

La Corte di Cassazione con sentenza n. 19557 del 30 settembre 2016 ha affermato che ai fini dei presupposti applicativi della disciplina in materia di licenziamento non possono essere computati nell’organico i dipendenti delle sedi estere dell’azienda, in quanto è lo stesso art. 18 che postula parametri necessariamente territoriali e nazionali.

Il caso riguarda una lavoratrice addetta presso una succursale italiana di una azienda multinazionale olandese, licenziata per soppressione del posto di lavoro. La dipendente, deducendo la rilevanza occupazionale globale dell’organico aziendale, adiva il Tribunale di Milano al fine di rivendicare l’applicazione della tutela statutaria. La domanda della ricorrente veniva respinta nella prima fase del giudizio con sentenza parzialmente riformata dalla Corte di Appello, che limitava l’accoglimento della domanda alla tutela per le aziende minidimensionali, ritenendo rilevante ai fini della tutela applicabile la soglia occupazionale nazionale. La Corte di Cassazione, pur dando atto di un contrasto al proprio interno, sulla base di una disamina dell’evoluzione normativa della disciplina della sede secondaria di società estera, è pervenuta ad una diverso convincimento. L’evoluzione normativa della sede estera, afferma la Corte, ha determinato il superamento della nozione di sede priva di una propria autonoma rilevanza giuridica a seguito della riforma del diritto societario. Sulla base della attuale normativa la società costituita all'estero, avente sede secondaria in Italia, resta assoggettata alla lex foci incorporationis per le questioni attinenti all'organizzazione societaria.

Si legge nelle motivazioni: “In sostanza, la sede secondaria, pur non avendo personalità giuridica autonoma rispetto alla casa-madre costituita all'estero (cfr., in motivazione, Cass. n. 3319/71), ne riceve un diverso regime giuridico per plurimi aspetti (e ciò grazie all'art. 2508 c.c.). E se (per tanti e significativi aspetti) tale sede secondaria opera ed è assoggettata alla legge italiana come se si trattasse di società costituita nel nostro Paese, pure il suo requisito occupazionale va considerato con riferimento ai solo territorio nazionale”. Per ragioni di simmetria normativa – prosegue la Corte -  anche i presupposti applicativi della legge nazionale ed, in particolare, il numero complessivo degli occupati ai fini della tutela reale del posto di lavoro, non possono che essere quelli verificatisi nel territorio nazionale.

Precisa la Suprema Corte, inoltre:“In altre parole, se la società costituita all'estero ha in Italia una o più sedi secondarie, è solo riguardo ad esse che bisogna calcolare il requisito occupazionale (del totale dei dipendenti) di cui all'art. 18 co, 8° legge n. 300/70”. La rilevanza esclusivamente dell’organico nazionale deve ritenersi – conclude la Cassazione -  anche sulla base di una interpretazione letterale e teleologica della norma laddove chiaramente richiama nozioni di “comune” e “contrattazione collettiva di settore” che costituiscono parametri prettamente nazionali. Sotto il profilo teleologico si potrebbero verificare – osserva da ultimo la Suprema Corte - conclusioni illogiche e contrarie allo spirito normativo in presenza di provvedimenti di reintegra  in filiali aventi una minima rilevanza occupazionale.

Avv. Francesca Frezza

Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori