Aumento di capitale nella s.r.l., annullabilità della delibera assembleare in violazione del diritto di opzione dei soci e trasferibilità del diritto di opzione

Aumento di capitale nella s.r.l., annullabilità della delibera assembleare in violazione del diritto di opzione dei soci e trasferibilità del diritto di opzione

Con ordinanza n. 9460 del 9 aprile 2021 , la Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione si è espressa , inter alia , in materia di annullabilità di una delibera assembleare di srl presa in violazione del diritto di opzione spettante ai soci per il caso di aumento di capitale, affermando che “ la deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale di una società, che sia stata assunta con violazione del diritto di opzione , non è nulla, ma meramente annullabile , in quanto tale diritto è tutelato dalla legge solo in funzione dell'interesse individuale dei socied il contrasto con norme, anche cogenti, rivolte alla tutela di tale interesse determinano un'ipotesi di mera annullabilità ”.

Sempre mediante la medesima pronuncia, la Corte è intervenuta altresì sulla trasferibilità del diritto di opzione stesso spettante ai già soci, statuendo che “in termini generali, può ritenersi che il socio , anteriormente alla scadenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di opzione , possa liberamente cedere il diritto stesso a terzi non soci, salva la contraria previsione dello statuto dettata in tema di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, e sempre che lo stesso statuto non limiti la circolazione delle partecipazioni sociali ”.

Il caso in esame

La controversia sottoposta all'esame della Corte Suprema trae origine da due separati ricorsi, esperiti dai due soci di minoranza di una srl

Entrambi i ricorrenti avevano impugnato in primo grado la delibera assembleare della srl, asserendo che essa fosse stata presa in violazione del proprio diritto di opzione avente ad oggetto le quote emesse in occasione di un aumento di capitale da parte della srl stessa, che erano invece state offerte a terzi senza rispettare il termine entro il quale essi avrebbero potuto esercitare il proprio diritto di opzione, di cui all'art. 2481bis , co. 2cc

In secondo luogo, i ricorrenti avevano lamentato il fatto che il suddetto diritto di opzione sarebbe stato suscettibile di venire trasferito onerosamente al fine di permettere ai suoi titolari di “ potersi assicurare, mediante un'onerosa cessione del diritto a terzi, utilità patrimoniali prossimamente a quelle ottenibili mediante la richiesta del nuovo capitale.

Lo svolgimento

La Corte d'Appello adita, confermando quanto statuito in primo grado, respingeva tuttavia i gravami proposti da entrambi gli appellanti. Secondo i Giudici, infatti, la violazione del termine di cui all'art. 2481bis , co. 2, cc avrebbe configurato un'ipotesi di mera annullabilità della delibera assembleare, e non di nullità, come invece sostenuta dagli appellanti.

Inoltre, la Corte d'Appello si era pronunciata circa l'altro motivo di gravame, relativo alla trasferibilità del diritto di opzione stesso, affermandosi contraria.

La decisione

Nell'affrontare le due questioni che in questa sede maggiormente rilevano, la Corte di Cassazione, rifacendosi alla propria consolidata giurisprudenza in materia, aveva confermato la pronuncia d'appello, affermando che “ la deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale di una società , che sia stata assunta con violazione del diritto di opzione, non è nulla, ma meramente annullabile, in quanto tale diritto è tutelato dalla legge solo in funzione dell'interesse individuale dei soci ed il contrasto con norme, anche cogenti, alla tutela rivolte di tale interesse determina un'ipotesi di mera annullabilità ”.

Per quanto riguarda il secondo motivo di gravame, la Suprema Corte si era soffermata sul carattere personalistico della srl, che sarebbe, a suo dire, finalizzato non tanto a mantenere inalterata la composizione della società, bensì a tutelare i soci ed evitare una diluizione della propria partecipazione nella società stessa .

In tal senso, nulla osterrebbe al riconoscimento della facoltà di cedere il diritto di opzione sulle quote di nuova emissione, poiché “quel che rileva è la volontà di tale soggetto di dare attuazione a tale interesse : ove, dunque, una volontà in tal senso difetti (perché l'interessato non intende conservare la partecipazione fino ad allora posseduta, o non è in grado di mantenerla, mancando delle disponibilità economiche necessarie a tal fine)" deve ritenersi che egli possa privarsi del diritto di opzione che gli spetta , rinunciandovi o cedendolo a terzi ”.

La trasferibilità del predetto diritto potrebbe dunque essere preclusa solamente da un'apposita previsione statutaria .

Conclusione

In definitiva, secondo la Suprema Corte di Cassazione, la delibera assembleare presa in violazione dei termini entro i quali i soci possono esercitare il proprio diritto di opzione non è nulla, bensì meramente annullabile.

Inoltre, il diritto di opzione dei soci stessi sulle quote di nuova emissione per il caso di aumento di capitale può essere liberamente ceduto primo dello scadere del predetto termine.

Avv. Andrea Bernasconi e Avv. Martina Caldelari

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