Assemblea S.p.A.: la delibera è nulla senza l’elenco dei presenti

Assemblea S.p.A.: la delibera è nulla senza l’elenco dei presenti

Il socio ha il diritto di impugnare la delibera assembleare la cui verbalizzazione risulti carente nell’identificazione dei partecipanti, nonché del voto dei presenti (i.e. dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti): il foglio presenze, infatti, se redatto su foglio separato, non può essere semplicemente conservato presso la società, ma deve essere necessariamente allegato ed espressamente richiamato all’interno del verbale.

Questo principio di diritto è stato stabilito dalla recentissima sentenza n. 603/2017, pubblicata il 12 gennaio dalla prima sezione civile della Cassazione, la quale ha annullato le delibere con cui veniva rispettivamente nominato l’amministratore unico ed approvato il bilancio in una s.p.a.. L’art. 2375 c.c. richiede espressamente, infatti, che l’identità dei partecipanti risulti dal verbale o da un allegato allo stesso, così come deve essere data evidenza delle modalità e del risultato delle votazioni, oltre all’indicazione dei soci favorevoli, astenuti o contrari.

Si tratta di una disposizione prevista per informare il socio assente di quanto avvenuto in assemblea e per consentirgli, qualora ne ricorrano le condizioni, di impugnare la delibera stessa (la quale, ad esempio, potrebbe essere stata approvata in mancanza della maggioranza richiesta o col voto determinante di un socio in conflitto d’interessi).

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