Assegno non trasferibile: Banca responsabile se paga assegno a persona diversa dal beneficiario

Assegno non trasferibile: Banca responsabile se paga assegno a persona diversa dal beneficiario

La banca che paga l'importo oggetto di un assegno non trasferibile a un soggetto che, sebbene si presenti munito di un documento apparentemente regolare, sia diverso dal beneficiario, è responsabile dell'erronea identificazione di chi ha presentato il titolo per l'incasso ed è tenuta a rispondere di tale condotta nei confronti del prenditore. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 3405 del 22 febbraio 2016.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto da una compagnia assicurativa e riformato la sentenza con cui la Corte d'Appello di Firenze aveva invece ritenuto di dover escludere la responsabilità della banca che aveva effettuato il pagamento dell'assegno - tratto dalla compagnia assicurativa - nei confronti di una persona differente dal beneficiario (proprio perché quest'ultimo si era presentato munito di un documento apparentemente regolare).

Nel riformare la sentenza la Cassazione ha ritenuto che la banca, nell'effettuare il pagamento nei confronti di un soggetto diverso dal legittimato, non possa ritenersi liberata dalla propria obbligazione fintanto che non paghi nuovamente al prenditore esattamente individuato l'importo dell'assegno e ciò a prescindere dall'elemento della colpa nell'errore sull'identificazione di quest'ultimo. Tale titolo di responsabilità senza colpa deriva direttamente dal dettato normativo e “in particolare“ da quanto stabilito dall'art. 43 della legge sull'assegno bancario. Sempre nel motivare la responsabilità della banca, il giudice di legittimità ha inoltre osservato che se il pagamento effettuato nei confronti di un soggetto erroneamente identificato potesse in alcune ipotesi considerarsi liberatorio, il beneficiario effettivo dell'assegno smarrito o sottratto non potrebbe neppure giovarsi dell'ammortamento a cui, la normativa di settore, esclude infatti di poter ricorrere nelle ipotesi di assegno bancario emesso con la clausola "non trasferibile".

Con tale pronuncia, la Suprema Corte ha quindi superato il precedente orientamento, che subordinava la responsabilità di chi aveva eseguito il pagamento di un assegno nei confronti di persona differente dal reale beneficiario, alle sole ipotesi in cui tale soggetto non aveva usato l'ordinaria diligenza nell'identificazione del soggetto che si era presentato all'incasso (Cass. Civ., 11 ottobre 1997, n. 9888). Una nuova ipotesi di responsabilità senza colpa che viene dunque ipotizzata dalla Cassazione a carico degli istituti bancari. Nella pronuncia sembra comunque sia lasciato aperto uno spiraglio per poter escludere la responsabilità di chi effettua il pagamento. Viene infatti stabilito che la responsabilità del pagatore si giustifica anche perché la banca negoziatrice è concretamente in condizione di controllare l'autenticità della firma di colui che, girando l'assegno per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento.

Sebbene la Cassazione non si dilunghi nello sviluppare tale osservazione, da ciò sembrerebbe discendere l'esclusione di qualsivoglia responsabilità laddove l'istituto bancario verifichi attentamente la conformità della firma di chi richiede il pagamento dell'assegno, chiedendo a quest'ultimo di apporla al momento dell'incasso, ed eventualmente comparando la stessa firma con quella depositata dal correntista all'atto dell'apertura del rapporto di conto corrente nonché con quella apposta sul documento d'identità.

Avv. Daniele Franzini 

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