Assegno falso: il disconoscimento va proposto dal precettato con l’opposizione e non successivamente

Assegno falso: il disconoscimento va proposto dal precettato con l’opposizione e non successivamente

L'avvenuta notifica del precetto, unitamente all'assegno bancario costituente il titolo della pretesa creditoria, impone al debitore precettato di disconoscere l'autenticità del documento già con l'opposizione a precetto, da proporre con contestuale querela di falso.

Lo ha stabilito il Tribunale di Taranto con la recente sentenza del 13 gennaio 2016, affermando che è privo di efficacia processuale il disconoscimento operato dal debitore, dopo aver proposto opposizione, nel corso del giudizio di opposizione.

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