Art. 7 legge n. 300/70 – documentazione acquisibile ai fini dell’esercizio del diritto di difesa

Art. 7 legge n. 300/70 – documentazione acquisibile ai fini dell’esercizio del diritto di difesa

La Cassazione con sentenza n. 855 del 16 gennaio 2017 precisa i contenuti del diritto del lavoratore di acquisire i documenti a base della contestazione disciplinare.

La Corte chiarisce infatti, che l'art. 7 della legge n. 300 del 1970 non prevede l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore tutta la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati nel corso del procedimento disciplinare, ma esclusivamente quella necessaria per una puntuale contestazione dell'addebito e per permettere un'adeguata difesa che  assuma rilevanza dal tenore della lettera di contestazione. Il lavoratore che lamenti la violazione di tale obbligo è tenuto, peraltro, a specificare i documenti la cui messa a disposizione sarebbe stata necessaria al predetto fine.

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