Approfondimento Coronavirus – Litigation

Approfondimento Coronavirus – Litigation

Ultimo aggiornamento il 18 marzo 2020

L’emergenza Coronavirus, come noto, ha coinvolto anche il sistema giudiziario italiano, prevedendo l’introduzione di quello che dai più è stato definito un “periodo cuscinetto”, a decorrere dal 9 marzo scorso e imposto (al momento) sino al 15 aprile.

Tale previsione è l’estrema sintesi di quanto più organicamente prescritto mediante il nuovo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto “Cura Italia”) recante “misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19”, che fa seguito al previgente D.L 8 marzo 2020, n. 11.

Di seguito un breve riepilogo delle principali misure contenute all’articolo 83 del D.L. in esame:

  1. sono abrogati gli articoli 1 e 2 del Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11 [1];
  2. tra il 9.3.2020 e il 15.4.2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020;
  3. tra il 9.3.2020 e il 15.4.2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali;
  4. per assicurare le finalità di cui al D.L., i capi degli uffici giudiziari per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle vigenti indicazioni igienico-sanitarie.

In ogni caso, le suelencate misure non trovano applicazione per i procedimenti di cui al terzo comma dell’articolo in commento, tra queste, esemplificativamente, si comprendono: le udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di  diritti fondamentali della persona.

Concordemente con quanto già previsto dal D.L. n. 11/2020 si statuisce che anche gli atti che potrebbero essere facoltativamente depositati mediante deposito telematico vengano necessariamente depositati mediante tale modalità.

Conclusivamente, è opportuno rilevare che il nuovo art. 83 dedica anche un comma, il ventesimo, ai procedimenti deputati alla risoluzione in via stragiudiziale delle controversie prevedendo che, con riferimento al lasso temporale di cui al primo comma del medesimo articolo, risulteranno sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione, nei procedimenti di negoziazione assistita, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Risulteranno, conseguentemente, sospesi anche i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.

[1] In particolare, l’abrogazione dell’articolo 1 del Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11 – che aveva creato qualche dubbio interpretativo soprattutto con riferimento alla portata applicativa della sospensione dei termini processuali- appare in linea con quanto precisato dalla Relazione Illustrativa e Tecnica che ha anticipato la pubblicazione del D.L. n. 18/2020, ove si precisava che “la disposizione qui illustrata (art. 83, n.d.r.) ripropone, in un unico articolo, il contenuto degli articoli 1 e 2 del vigente decreto-legge n. 11 del 2020 mediante la riproposizione delle medesime disposizioni con taluni adeguamenti nella formulazione delle norme al fine di chiarirne l’effettiva portata applicativa e le integrazioni necessarie per il completamento della disciplina emergenziale”.

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