Importanti novità in materia di anatocismo bancario, ovvero in tema di maturazione di interessi sugli interessi.
Il tempo minimo per la maturazione degli interessi in banca diventa superiore a un anno. Non sarà più possibile, dunque, “aggiornare†trimestralmente l'ammontare di quanto dovuto, aggiungendo gli interessi al capitale.
Questa la modifica introdotta all’articolo 120 del Testo Unico Bancario attraverso un emendamento, approvato nel corso della seduta dello scorso 17 marzo dalla VI Commissione finanza della Camera dei deputati, con cui viene introdotto, per l’appunto, un nuovo art. 17-bis al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18.
Nel dettaglio, così reciterà la prima parte della versione dell'articolo 120 del Testo unico bancario, una volta che le nuove disposizioni dovessero essere approvate in via definitiva: “a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore a un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti; b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitaleâ€.
A ciò si aggiunge che gli interessi debitori diverranno esigibili il primo marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati, a meno di una chiusura del rapporto, che li renderebbe immediatamente esigibili. Il cliente potrà autorizzare, anche in via preventiva, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui essi diventano esigibili.
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