Strumenti e limiti del socio per la tutela della consistenza economica della società

Strumenti e limiti del socio per la tutela della consistenza economica della società
Con l’ordinanza n. 29325 dello scorso 21 ottobre la Corte di Cassazione ha stabilito che l'interesse del socio al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica dell'ente è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, tra cui la possibilità di insorgere contro le deliberazioni invalide, ma non implica la legittimazione ad agire, nei confronti dei terzi, per far annullare o dichiarare nulli anche i negozi intercorsi fra questi ultimi e la società, potendo tale validità essere contestata solo dalla società, come si evince dall'obbligo, facente capo all'amministratore, di attivarsi nelle dovute forme per l'eliminazione degli effetti conseguenti all'accertato vizio.
Il caso in esame

Il socio di una società a responsabilità limitata citava in giudizio una società consortile a responsabilità limitata nonché la società stessa di cui era socio, per avere questa venduto un appezzamento di terreno alla società consortile ad un corrispettivo di gran lunga inferiore al valore del terreno, causando un grave pregiudizio sia alla società che alla socia stessa. Chiedeva, pertanto, al giudice di prime cure, di dichiarare la nullità del rogito per aver causato un pregiudizio alle ragioni dei soci estranei all’operazione, nonché di disporre la restituzione del terreno o, in subordine, condannare la convenuta società consortile al versamento delle maggiori somme necessarie per ricondurre ad equità il contratto ovvero indennizzare l’attrice per il pregiudizio sofferto.

Le decisioni dei giudici di primo e di secondo grado

Si costituivano nel giudizio di primo grado entrambe le società resistenti, la prima eccependo il difetto di legittimazione ad agire della parte attrice e la seconda chiedendo in via riconvenzionale di accertare la scorrettezza e l’abuso di posizione dominante nel comportamento tenuto dalla società consortile nonché di condannare la stessa al versamento delle somme dovute a titolo di differenza sul maggior prezzo che sarebbe stato da corrispondere, ovvero alla diversa somma ritenuta dal giudice. Il Tribunale adito, in accoglimento della domanda della società consortile, dichiarava il difetto di legittimazione ad agire dell’attrice nonché rigettava tutte le domande riconvenzionali della seconda convenuta. Le parti soccombenti in primo grado impugnavano la decisione del Tribunale dinanzi alla Corte territoriale, che, tuttavia, respingeva entrambi gli appelli proposti.

La conclusione della Corte

Avverso la sentenza della Corte territoriale il socio soccombente proponeva ricorso in Cassazione, deducendo di essere legittimato ad agire in quanto, nonostante privo dei poteri gestori ovvero dei poteri di controllo sulle scelte gestorie, era nella sostanza  stato “direttamente ed indirettamente danneggiato dalla illiceità della vendita”. La Suprema Corte, tuttavia, respingeva tale doglianza, ritenendo che la tutela del socio alla conservazione della consistenza economica della società fosse esperibile solamente attraverso strumenti interni. Non vi è, infatti, secondo i Giudici di Cassazione, alcuna legittimità, in capo ai soci, di agire al fine di dichiarare nulli i contratti intercorsi tra la società e i terzi, legittimazione che spetta solamente alla società stessa mediante il proprio organo gestorio.

Avv. Andrea Bernasconi e Dott.ssa Evita Zaccaria

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